Cassazione Penale, Ordinanza n. 19059/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di appello era stato applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il trattamento sanzionatorio concordato con il pubblico ministero, nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129 e 599-bis c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza non fosse adeguatamente motivata sulla mancata ricorrenza di una causa di proscioglimento; 2) i medesimi vizi in relazione all'art. 81 c.p., per asserita carente motivazione sull'aumento di pena applicato per il reato satellite a titolo di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo i motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le censure che investono motivi rinunciati, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Poiché la pena finale coincideva con quella richiesta dalla parte e non era stata dedotta alcuna illegalità della stessa, la doglianza sulla motivazione dell'aumento per il reato satellite è stata reputata non proponibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al concordato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata richiamata come norma invocata dal ricorrente per denunciare inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
La Corte ha escluso che nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis possano essere dedotte censure sulla mancata declaratoria di cause di proscioglimento.
La censura relativa all'aumento per continuazione è stata ritenuta inammissibile, poiché attinente alla motivazione della pena e non a una sua illegalità.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il controllo è delimitato ai soli profili che incidono sulla validità del consenso e sulla corrispondenza tra accordo e decisione; non è consentito riesaminare nel merito i motivi di appello rinunciati.
- Le doglianze relative alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sono inammissibili quando il ricorso investe una sentenza di concordato in appello, perché il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una revisione delle valutazioni già oggetto di accordo tra le parti.
- I vizi concernenti la determinazione concreta della pena non sono deducibili in cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo che si alleghi e si dimostri l'illegalità della sanzione, cioè il superamento dei limiti edittali o l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando la pena finale coincide con quella oggetto di concordato e non è denunciata alcuna illegalità del trattamento sanzionatorio, la censura sulla motivazione dell'aumento per continuazione non è scrutinabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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