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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10274/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per presunta errata determinazione dei termini di prescrizione relativi ai reati fiscali contestati a Cruciani: errore nel computo dei termini per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione omessa) e per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione di scritture), con rilievo della natura permanente del reato di cui all'art. 10 e della ricorrenza della recidiva reiterata infraquinquennale che aumenta i termini di prescrizione

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito che: per il reato di cui all'art. 10 (occultamento) trattandosi di reato permanente il termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento tributario (nel caso dal 30/04/2018); per il reato di cui all'art. 5 (dichiarazione omessa) il termine decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (nel caso dal 30/12/2014 e dal 30/12/2015). Va applicato l'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000 che aumenta di un terzo i termini per i delitti da 2 a 10 del decreto (portando il termine ordinario a 8 anni) e la contestata recidiva reiterata infraquinquennale che aggiunge i due terzi (portando il termine a 13 anni e 4 mesi). Pertanto i reati non risultano estinti per prescrizione. Sentenza impugnata annullata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma di legittimita' che consente al Pubblico ministero il ricorso per cassazione avverso sentenze; qui utilizzata per impugnare la declaratoria di prescrizione ritenuta erronea

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato di distruzione o occultamento delle scritture contabili; la giurisprudenza lo interpreta in parte come reato permanente (occultamento) con decorrenza della prescrizione dalla conclusione dell'accertamento ispettivo

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato di omessa presentazione della dichiarazione; il momento consumativo decorre non alla scadenza del termine legale ma dal 91° giorno successivo a tale scadenza quando la presentazione tardiva e' ancora ammessa

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto; applicato qui per elevare il termine ordinario a 8 anni

  • art. 157, comma 2, cod. pen.

    Disposizione che regola l'incidenza della recidiva sui termini di prescrizione; la recidiva reiterata infraquinquennale incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi; in combinato con la recidiva puo' determinare ulteriore proroga (a titolo esemplificativo si applica il meccanismo dei due terzi)

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Individuazione del giudice del rinvio; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Ancona per la celebrazione del nuovo giudizio

Massime di principio

  • Distinguere fra reato istantaneo e reato permanente: per i reati permanenti (es. occultamento) la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, normalmente dalla conclusione dell'accertamento o ispezione
  • Per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione quando la legge consente una presentazione tardiva nei 90 giorni successivi
  • Applicare eventuali aumenti legali dei termini (es. art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000) prima di valutare se il termine di prescrizione sia decorso
  • Verificare la presenza di recidiva (in particolare la recidiva reiterata infraquinquennale) poiché essa aumenta i termini prescrizionali (incide sul minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche sul massimo)
  • Tenere conto degli atti interruttivi della prescrizione: questi possono ulteriormente prorogare il termine ai sensi dell'art. 161 cod. pen.
  • Nel dubbio sul punto di decorrenza della prescrizione (data consumazione effettiva del reato) occorre valutare gli atti di accertamento e le risultanze probatorie per determinare il momento in cui l'illecito ha cessato i suoi effetti
  • Nel caso di impugnazione da parte del Pubblico ministero di una proscioglimento per prescrizione, la Corte di cassazione puo' annullare e rinviare per nuovo giudizio se riscontra violazioni di legge nel calcolo dei termini

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