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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23125/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente di un'azienda sanitaria, infermiera professionale addetta a un reparto ospedaliero e inserita in un'organizzazione di lavoro a turni su mattina, pomeriggio e notte. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento, per il periodo 2011-2014, dell'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995 anche per la giornata non lavorata immediatamente successiva al turno notturno di 12 ore, qualificata come giorno di smonto/riposo compensativo. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che quella giornata fosse destinata al recupero psico-fisico. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 22 L. n. 724/1994, 3 d.lgs. n. 66/2003, 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e 2109 c.c., sostenendo che non essendo state superate le 36 ore settimanali non vi fosse riposo compensativo, ma soltanto un ordinario giorno di non lavoro o, al più, un secondo riposo settimanale; ha inoltre richiamato il fatto che in una settimana su 5 giorni restano comunque 2 giorni liberi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la giornata successiva al turno notturno di 12 ore, c.d. di smonto, può essere qualificata come riposo compensativo quando è programmata per consentire il recupero del maggior stress psico-fisico derivante da una prestazione particolarmente intensa e gravosa, anche se nel complesso non risulta superato l'orario settimanale contrattuale di 36 ore. La Corte ha distinto questa situazione dalla questione del sabato non lavorato, che attiene invece al diverso caso di giornata di non lavoro derivante dalla distribuzione legale dell'orario su 5 giorni. Nulla è stato disposto sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato anche enunciato un principio di diritto conforme a tale ricostruzione.

Norme richiamate

  • art. 44 c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995

    l'indennità giornaliera per il personale sanitario in servizi su tre turni spetta nei giorni di effettiva prestazione e non nei giorni di assenza, salvo che l'assenza coincida con un riposo compensativo destinato al recupero della maggiore gravosità del lavoro turnista

  • art. 41 c.c.n.l. del 7 aprile 1999

    richiamato nel quadro normativo come disposizione collegata alla disciplina dell'indennità di turno

  • art. 25 c.c.n.l. del 19 aprile 2004

    richiamato nel quadro normativo come disposizione collegata alla disciplina dell'indennità di turno

  • art. 26 c.c.n.l. del 7 aprile 1999, Comparto Sanità

    nei turni continuativi sulle 24 ore devono essere previsti adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; tale previsione orienta la qualificazione del giorno successivo al turno notturno come riposo compensativo

  • art. 5 c.c.n.l. del 10 aprile 2008

    richiamato quale integrazione dell'art. 26 c.c.n.l. 1999 in materia di orario di lavoro

  • art. 22 legge n. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'orario settimanale ripartito su cinque giorni non comporta di per sé un riposo compensativo

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato dalla ricorrente nel censurare la qualificazione del giorno successivo al turno notturno come riposo compensativo

  • art. 2109 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'accertamento dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • L'indennità prevista per il personale sanitario operante su tre turni è funzionalmente collegata alla maggiore gravosità del lavoro turnista e spetta anche nei giorni non lavorati quando tali giorni siano predisposti come riposo compensativo per il recupero psico-fisico.
  • Per qualificare un giorno come riposo compensativo non è necessario che vi sia stato un superamento dell'orario settimanale contrattuale; è sufficiente che il riposo sia causalmente connesso a una prestazione resa con particolare intensità o durata, tale da richiedere recupero.
  • La nozione di riposo compensativo va distinta dal semplice giorno di non lavoro derivante dalla distribuzione legale dell'orario su cinque giorni o dal riposo settimanale ordinario.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la programmazione dei turni e la funzione recuperatoria del giorno di smonto, se logicamente motivato.
  • Le norme collettive sull'indennità di turno e sull'orario devono essere lette in connessione tra loro, valorizzando la finalità di tutela del recupero psico-fisico del lavoratore turnista.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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