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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30915/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi promossi dalla lavoratrice contro la società datrice. Con il primo ricorso chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento al terzo livello del CCNL applicato, corrispondente alle funzioni di caposquadra degli addetti al controllo della sosta, con relative differenze retributive; con un secondo ricorso, poi riunito al primo, chiedeva invece il riconoscimento del secondo livello del CCNL di categoria, corrispondente alle mansioni di ispettore, e una maggiore somma a titolo di differenze retributive. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, riconoscendo il terzo livello dal 1° aprile 2013 e condannando la società al pagamento di differenze retributive per il periodo luglio 2010-marzo 2013, ma rigettando la domanda di superiore inquadramento e la maggiore pretesa economica. La Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile il gravame della lavoratrice, ritenendo che la domanda sul secondo livello costituisse mutatio libelli vietata dall'art. 420 c.p.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme costituzionali e processuali, sostenendo che non vi fosse stata modificazione vietata della domanda, ma proposizione di una nuova domanda con autonomo giudizio poi riunito; 2) nullità della sentenza per avere la Corte d'appello accolto un'eccezione di inammissibilità riproposta dalla società senza appello incidentale e con formazione di giudicato interno; 3) violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme processuali per avere erroneamente attribuito il terzo livello invece del secondo; 4) violazione delle norme sulle spese di lite. La società intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo ammissibile, nel rito del lavoro, la proposizione di un secondo ricorso con autonome domande contro il medesimo convenuto, poi riunito al primo per ragioni di economia processuale. Ha quindi escluso che nella specie vi fosse mutatio libelli, perché le ulteriori domande erano state introdotte con un autonomo giudizio e non come modifica della domanda nel medesimo processo. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del diritto di azione, ma non oggetto di specifica affermazione decisoria autonoma nella motivazione.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento al diritto di agire in giudizio; la Corte decide invece sulla corretta proposizione delle domande nel rito del lavoro.

  • art. 414 c.p.c.

    Norma richiamata per la forma del ricorso introduttivo nel rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    Nel rito del lavoro è vietata la proposizione di domande nuove nel corso del medesimo giudizio di primo grado, ma è ammissibile la modifica della domanda nei limiti consentiti dalla norma; la Corte esclude che il caso concreto integri una mutatio libelli.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali invocate.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla riproposizione dell'eccezione di inammissibilità.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione al preteso giudicato interno.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per contestare l'inquadramento professionale attribuito alla lavoratrice.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme alle norme sulla valutazione delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la mutatio libelli ricorre solo quando venga introdotta una pretesa obiettivamente diversa, con petitum o causa petendi nuovi e radicalmente eterogenei rispetto alla domanda originaria, tali da spostare il thema decidendum e pregiudicare il contraddittorio.
  • Non integra mutatio libelli la proposizione, con un autonomo e separato ricorso contro il medesimo convenuto, di ulteriori domande fondate su documenti già prodotti, quando il nuovo giudizio sia poi riunito al precedente per ragioni di economia processuale.
  • La riunione di separati giudizi, ciascuno introdotto con ricorso autonomo, consente di evitare che la deduzione di domande ulteriori sia confusa con una modifica vietata della domanda nel medesimo processo.
  • Quando la sentenza impugnata è cassata per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello o per erronea qualificazione processuale della domanda, restano assorbite le censure che presuppongono la previa correttezza di quella declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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