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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38804/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro probatorio di numerosi capi di vestiario recanti il marchio "Marshall". Il ricorrente deduce: incompletezza delle indagini preliminari e genericità del verbale di sequestro (assenza di foto e di documentazione sulla merce sequestrata e su merce analoga repertata precedentemente); mancanza del fumus commissi delicti in quanto non sarebbero emersi elementi di alterazione del marchio e, inoltre, il marchio "Marshall" sarebbe soggetto a procedimento di annullamento presso l'Ufficio UE; assenza di offesa del bene giuridico tutelato per l'inidoneità dei segni apposti a creare confusione nei consumatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso in sede di cassazione contro ordinanze di riesame di misure reali è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non per vizi meramente logici della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Monza abbia correttamente rilevato l'assenza, da parte del ricorrente, di documentazione sulla legittima provenienza dei beni sequestrati e che la valutazione sull'esistenza della contraffazione e sulla capacità ingannatoria del marchio appartenga al merito del futuro giudizio. La questione della possibile annullabilità del marchio in sede UE non era ancora definita e quindi non idonea a contaminare il riesame del sequestro. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge

    la Corte ricorda che la cassazione in questo tipo di ricorsi verifica soltanto vizi di legge (errors in iudicando/procedendo), non valutazioni di merito o criticità logiche della motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    criterio di non ammissibilità per i vizi che attengono ai meri aspetti di logica della motivazione

    richiamato per spiegare i limiti della cognizione della Cassazione sui riesami di misure reali

  • artt. 474, 517-ter e 648 cod. pen.

    reati contestati all'indagato (contraffazione di marchi e reati connessi)

    gli articoli individuano le fattispecie penali astrattamente ipotizzate e giustificano il sequestro probatorio volto ad acquisire ulteriori elementi probatori

  • giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez.U. n.25932/2008, Ivanov; sez.5, n.35532/2010, Angelini; sez.3, n.3465/2019, Pino)

    principi richiamati in motivazione circa l'ambito di verifica del riesame e i requisiti della motivazione

    la Cassazione conferma l'indirizzo secondo cui il riesame del sequestro deve valutare l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e che la cassazione giudica solo vizi di legge e vizi motivazionali radicali

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di riesame di sequestri probatori è ammissibile prevalentemente per violazioni di legge formali o vizi motivazionali radicali; non serve per rimettere in discussione elementi di merito che spettano al processo ordinario.
  • In sede di riesame il tribunale valuta la sussistenza dell'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini (fumus commissi delicti e finalità probatorie), non la prova definitiva della contraffazione.
  • La mancata esibizione, da parte dell'indagato, di documentazione sulla legittima provenienza dei beni sequestrati costituisce elemento significativo a favore della conferma del sequestro probatorio.
  • Questioni relative alla validità o all'annullamento di un marchio (procedimenti amministrativi/UE) che siano ancora pendenti non sono di regola decisive in sede di riesame del sequestro e vanno valutate nel merito del procedimento civile/amministrativo o nel giudizio di merito penale.
  • Per la difesa: documentare preventivamente la provenienza e la titolarità dei beni sequestrati, fornire prove documentali e fotografiche pertinenti e sollevare, se presenti, vizi procedurali formali del sequestro (verbali, catena di custodia) per aumentare le possibilità di successo in sede di riesame o ricorso.

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