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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23879/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo ha ritenuto responsabile della violazione di una prescrizione imposta con misura di prevenzione, consistente nel non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno. Nel ricorso chiede, da un lato, l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza però indicare specificamente le ragioni per cui dovrebbe essere pronunciata una formula assolutoria, e, dall'altro, lamenta l'omessa esclusione dell'aumento di pena per la recidiva; la Corte osserva tuttavia che tale aumento non era stato applicato. La censura è quindi ritenuta priva di concreta incidenza sulla decisione impugnata e non idonea a scalfire la motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse coerente, lineare e correttamente motivata quanto alla sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011, e che le doglianze del ricorrente fossero generiche o comunque infondate, anche perché la questione sulla recidiva era priva di rilievo concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causazione della causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione della prescrizione imposta dalla misura di prevenzione, consistente nel non allontanarsi dall'abitazione in orario notturno, integra il delitto previsto dalla norma sia sotto il profilo materiale sia sotto il profilo psicologico.

  • art. 129 c.p.p.

    La richiesta di assoluzione ex art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da specifiche ragioni; una istanza priva di indicazione dei presupposti non è idonea a fondare il ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La violazione di una prescrizione imposta da una misura di prevenzione può integrare il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011 quando la condotta realizzi sia l'elemento materiale sia quello psicologico richiesti dalla fattispecie.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a invocare formule di proscioglimento in modo apodittico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare le concrete ragioni dell'asserita insussistenza del reato.
  • Le censure che investono un profilo sanzionatorio sono irrilevanti se il vizio dedotto non corrisponde a una statuizione effettivamente contenuta nella decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende presuppone che non emergano elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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