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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05064/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto nel 1981. La società correntista aveva chiesto la rideterminazione del saldo del conto e la restituzione delle somme indebitamente addebitate, deducendo l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi sia prima sia dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000, nonché l'illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese superiori a quelle pattuite. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base di estratti scalari prodotti per un arco temporale limitato e di una CTU. La banca aveva appellato eccependo, tra l'altro, la prescrizione decennale per le rimesse anteriori al decennio dalla citazione e contestando l'attendibilità della ricostruzione contabile. La corte d'appello ha accolto l'appello della banca, ritenendo che, mancando la produzione integrale degli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, non fosse possibile ricostruire correttamente il saldo; ha inoltre ritenuto che, in assenza di affidamento, le rimesse dovessero considerarsi solutorie salvo prova contraria del correntista, e ha reputato legittima la capitalizzazione trimestrale dopo l'adeguamento ai criteri della delibera CICR. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prescrizione e sulla prova delle rimesse solutorie; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. sulla pretesa inidoneità della documentazione prodotta e sull'onere probatorio del correntista; omessa o insufficiente motivazione sul mancato recepimento della CTU; violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita pronuncia su un capo non devoluto; violazione dell'art. 120 TUB, dell'art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000 e dell'art. 1283 c.c. sulla capitalizzazione successiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello sia sulla prescrizione sia sulla pretesa necessità, in assoluto, della produzione integrale degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto da parte del correntista attore. Ha affermato che l'eccezione di prescrizione non impone alla banca di indicare specificamente le rimesse solutorie, ma che, una volta sollevata l'eccezione, la verifica della natura delle rimesse richiede la previa eliminazione dal saldo delle poste illegittime; inoltre, nel caso in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito, la ricostruzione del saldo può essere condotta anche sulla base degli estratti conto prodotti e degli estratti scalari, senza che sia sempre necessaria la documentazione integrale dall'apertura del rapporto. Ha invece rigettato il quinto motivo, confermando la legittimità della capitalizzazione trimestrale successiva all'adeguamento contrattuale alla disciplina CICR, purché non peggiorativa rispetto alle condizioni precedenti in senso relazionale. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai primi tre motivi con rinvio alla medesima corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova va ripartito secondo la natura dei fatti allegati: la banca, nell'eccepire la prescrizione, deve allegare l'inerzia del titolare del diritto e l'intenzione di profittarne; la ricostruzione delle rimesse e del saldo, però, va poi valutata secondo le ordinarie regole probatorie, senza addossare in via assoluta al correntista la prova di tutte le rimesse solutorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito non può fondarsi su una valutazione apodittica dell'inidoneità della documentazione prodotta quando dagli atti siano ricavabili elementi utili alla ricostruzione del rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sul punto è stata proposta perché la corte d'appello avrebbe pronunciato su un capo non devoluto; tale motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dei motivi precedenti.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve dare conto in modo adeguato delle ragioni per cui vengono disattese le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il mancato recepimento della CTU richiede un percorso motivazionale chiaro e logicamente coerente.

  • art. 120 T.u.b.

    La delibera CICR attuativa può legittimare, per il periodo successivo e a determinate condizioni, la capitalizzazione con pari periodicità di interessi a credito e a debito.

  • art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000

    L'adeguamento dei contratti anteriori è valido solo se le nuove condizioni non comportano un peggioramento di quelle precedentemente applicate.

  • art. 1283 c.c.

    Le clausole anatocistiche stipulate prima della delibera CICR restano nulle; gli interessi a debito vanno ricalcolati senza capitalizzazione per il periodo anteriore alla legittima disciplina sopravvenuta.

  • art. 76 Cost.

    È richiamata in relazione alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. 342/1999.

  • d.lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma, con conseguente conferma della nullità delle clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario relativo a un conto corrente, l'eccezione di prescrizione della banca richiede l'allegazione dell'inerzia del correntista, ma l'individuazione delle rimesse aventi funzione solutoria presuppone prima la ricostruzione del saldo depurato dagli addebiti illegittimi.
  • Quando è il correntista ad agire per la rideterminazione del saldo, la mancanza di una parte della documentazione contabile non comporta automaticamente l'inattendibilità della ricostruzione: il giudice può utilizzare gli estratti conto e gli estratti scalari disponibili, purché la motivazione dia conto in modo logico e coerente del metodo seguito.
  • Il giudice può discostarsi dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ma solo con motivazione adeguata e priva di errori logici o giuridici; non è sufficiente affermare in astratto la necessità di documentazione integrale fin dall'apertura del rapporto.
  • Le clausole anatocistiche stipulate prima della disciplina CICR del 2000 sono nulle e gli interessi devono essere ricalcolati senza capitalizzazione per il periodo anteriore; per il periodo successivo, l'adeguamento contrattuale può rendere legittima la capitalizzazione a condizioni di parità di periodicità e senza peggioramento delle condizioni precedenti in senso relazionale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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