Cassazione Penale, Sentenza n. 38828/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente deduce: (i) l'incompatibilità dei giudici che hanno trattato il giudizio di rinvio, lamentando violazione dell'art. 34 c.p.p.; (ii) in via subordinata l'illegittimità costituzionale di tale disciplina; (iii) richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale; (iv) violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Tribunale del riesame confermato la misura nonostante le carenze evidenziate dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, sostenendo che le censure della Cassazione non sono state adeguatamente colmate e che le condotte erano episodiche e non inserite in una struttura organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili: l'incompatibilità del giudice rilevabile dall'art. 34 c.p.p. è rimedio di ricusazione e non causa di nullità, e l'orientamento maggioritario della giurisprudenza non giustifica l'intervento delle Sezioni Unite né la dichiarazione di incostituzionalità. Quanto al merito (quarto motivo), la Corte ha ritenuto infondato il rilievo di vizio di motivazione: il Tribunale del riesame, nel rispetto delle indicazioni della sentenza di annullamento, ha compiuto un'analisi argomentata ed ha indicato elementi sintomatici della sussistenza di un'associazione finalizzata al narcotraffico (assegnazione stabile di un'area territoriale, coesione familiare del gruppo, linguaggio convenzionale, conversazioni intercettate, dichiarazioni del collaboratore, nonché attività specifiche poste in essere da Francisco Parente quali custodia e smistamento dello stupefacente, riscossione crediti e verifica della qualità). Pertanto il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ribadisce che la fattispecie richiede, oltre all'accordo criminoso, un "quid pluris" consistente in una struttura organizzata stabile; tuttavia rileva che l'organizzazione può essere anche rudimentale e minima e che la sussistenza di un interesse comune e di una dimensione collettiva dell'attività è sufficiente per integrare il reato.
La causa di incompatibilità del giudice disciplinata dall'art. 34 costituisce motivo di ricusazione e non determina di per sé la nullità del procedimento; la parte deve tempestivamente proporre ricusazione, altrimenti la partecipazione del giudice diviene legittima.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come principio che la nullità generale è rilevabile d'ufficio, ma la giurisprudenza di legittimità interpreta le incompatibilità come rimedi di ricusazione non nullità.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che disciplina la composizione del collegio nel giudizio cautelare: la Corte sottolinea che non vi è divieto di riassegnazione ai medesimi magistrati in sede di rinvio e che il procedimento incidentale sulla libertà non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito tale da rendere incompatibile la partecipazione dei medesimi giudici.
Riferimento alla gravità indiziaria: la valutazione richiesta al giudice del riesame e alla Cassazione è mitigata dal parametro della "qualificata probabilità" e dell'idoneità degli indizi a sostenere la misura cautelare, non da un accertamento di merito pieno.
Massime di principio
- La fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un elemento organizzativo aggiuntivo rispetto al concorso di persone: tuttavia l'organizzazione può essere anche minima o rudimentale se idonea a garantire stabilità e continuità all'attività illecita.
- La mancanza di una precisa divisione dei ruoli non esclude l'esistenza di un'associazione: ruoli interscambiabili e la presenza di vincoli familiari o di solidarietà possono essere indici dell'affectio societatis e della coesione del gruppo.
- Indizi quali la custodia dello stupefacente, lo smistamento, la riscossione dei proventi, la verifica della qualità e l'uso di linguaggio convenzionale nelle intercettazioni possono costituire elementi significativi per la gravità indiziaria e per l'attribuzione di partecipazione associativa.
- In sede di impugnazione per incompatibilità dei giudici la via ordinaria è la ricusazione: l'asserita incompatibilità non utilizzata tempestivamente non determina la nullità degli atti processuali.
- La valutazione della gravità indiziaria nel giudizio cautelare è diversa dall'accertamento di responsabilità in sede di merito: il giudice può fondare la misura su una valutazione logica e coerente degli indizi anche se l'organizzazione è descritta come "rudimentale".
- Per contrastare efficacemente misure cautelari basate su associazione di tipo elementare è necessario contestare specificamente e analiticamente l'esistenza dell'elemento organizzativo e la riconducibilità delle condotte del singolo al programma criminoso, non limitandosi a confutazioni generiche.
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