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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22944/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato di falsa testimonianza (dichiarando, in qualità di testimone in un processo civile, di non aver mai lavorato per la Tirreno Service s.r.l. e di non conoscere il luogo di lavoro di Carmine Saporito). La Cassazione aveva annullato la precedente sentenza per difetti motivazionali relativi al rapporto tra visure camerali (che indicavano due società distinte) e le dichiarazioni testimoniali che, invece, prospettavano un'unica realtà imprenditoriale. In sede di rinvio la Corte d'appello di Messina ha valutato le risultanze probatorie (in particolare le deposizioni concordanti di Carmine Saporito e Cosimo Seminara) ritenendo che, sebbene esistessero due persone giuridiche distinte, esse operassero di fatto come un'unica organizzazione riconducibile a Paolo Frucella; inoltre ha ritenuto che la Alberti avesse interesse a negare il rapporto di lavoro (percepiva NASPI nel periodo rilevante). La ricorrente ha impugnato in Cassazione sollevando vizi di motivazione, mancata prova della falsità, irrilevanza delle circostanze dichiarate e vizio del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti e privi della specificità richiesta, rilevando che la Corte di appello aveva adempiuto puntualmente all'obbligo motivazionale imposto dalla sentenza rescindente e aveva valutato correttamente le prove. Di conseguenza è stato mantenuto il giudizio di merito: condanna alla pena di due anni di reclusione (con concessione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte d'appello di Messina), con conferma della valutazione di attendibilità delle testimonianze che sovrastavano il dato formale delle visure. La Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e colmare le lacune motivazionali indicate nella sentenza rescindente, potendo procedere ad autonoma valutazione delle risultanze probatorie già acquisite senza necessità di nuove prove.

  • art. 372 cod. pen.

    Definisce il reato di falsa testimonianza: è rilevante che le dichiarazioni siano pertinenti e idonee a ingannare al momento della deposizione; anche circostanze che risultino poi irrilevanti per l'esito del processo possono integrare il reato se pertinenti al thema decidendum.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato per la necessità di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: censure generiche o riproposizioni non specifiche dei rilievi di merito sono inammissibili.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Usato come fondamento dell'inammissibilità quando il ricorso ripropone censure già esaminate in sede di merito senza la necessaria specificità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato rispetto al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto il diniego delle circostanze attenuanti generiche adeguatamente motivato e la pena conforme al minimo edittale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando la ricorrente a euro tremila.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio è vincolato a rispettare il principio di diritto indicato dalla Cassazione e deve colmare puntualmente le lacune motivazionali segnalate, potendo rielaborare le prove già acquisite senza dover riaprire l'istruzione.
  • La diversa soggettività giuridica di società formalmente distinte può essere considerata irrilevante se emerge che, nella pratica, operano come un'unica organizzazione (criterio del 'de facto' rispetto al mero dato formale delle visure camerali).
  • La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali può prevalere su riscontri documentali formali quando le deposizioni risultano concordanti e credibili; la Corte valuta complessivamente coerenza, dettaglio e possibilità di interesse a mentire.
  • Per integrare il reato di falsa testimonianza le dichiarazioni devono essere pertinenti rispetto al tema del giudizio al momento della deposizione: non è necessario che, ex post, abbiano influito sull'esito del processo.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e conformi ai limiti di legge; la mera riproposizione di censure di merito già valutate dalla Corte d'appello, senza nuova specificazione giuridica, espone il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
  • L'esistenza di un interesse personale e fondato a negare un rapporto di lavoro (es. percezione di indennità di disoccupazione) può essere usata quale elemento indiziario a supporto della valutazione di falsità delle dichiarazioni.

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