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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 12783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di rettifica IVA per l’anno d’imposta 1988 e, in particolare, due rilievi ancora pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale (CTC). Il rilievo 4/c contestava la qualificazione come leasing di un’operazione relativa a macchinari venduti da O.M. e poi concessi in locazione finanziaria, sostenendo che si trattasse in realtà di lease-back, anche perché due società coinvolte appartenevano allo stesso gruppo e i macchinari erano rimasti presso O.M. La contribuente, con i primi tre motivi, contestava la qualificazione e la motivazione della decisione, nonché l’assimilazione fiscale dell’operazione a un finanziamento. Con il quarto motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla richiesta di annullare o disapplicare le sanzioni per carenza di motivazione. Il rilievo 4/d riguardava una nota di accredito emessa a favore di B.M. nell’ambito di una collaborazione pluriennale: l’Agenzia contestava l’esclusione della ripresa fiscale, mentre la CTC aveva ritenuto che, pur essendo più corretta una fattura, l’IVA fosse stata comunque assolta e non vi fosse evasione.

La decisione

La Cassazione, con sentenza del 1° giugno 2016 depositata il 21 giugno 2016, ha dichiarato cessata la materia del contendere sui primi tre motivi della contribuente: nelle more, l’Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela, con provvedimento n. 2454 del 2011, la ripresa relativa al rilievo 4/c e disposto lo sgravio parziale della cartella. Il quarto motivo della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché non individuava in modo autosufficiente quali sanzioni fossero ancora contestate, considerato che l’atto impositivo era rimasto efficace per alcune parti. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia sul rilievo 4/d: la motivazione della CTC era solo apparente, poiché non chiariva perché l’IVA dovesse considerarsi assolta nonostante l’errata emissione della nota di accredito. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale rilievo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria per un nuovo esame, anche sulle spese della fase di cassazione. Non è quindi stato deciso nel merito se la ripresa relativa alla nota di accredito fosse dovuta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c. (regime del ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale dopo il D.Lgs. n. 40 del 2006)

    il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, nel regime successivo alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 , che l'hanno equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'art. 360 c.p.c. , u.c, ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal menzionato D.Lgs. n. 40 ) è proponibile oltre che per i vizi di violazione di legge anche quelli di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

    Per le decisioni della CTC pubblicate dopo la riforma del 2006, il ricorso per cassazione è ammesso, come quello ordinario, anche per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, oltre che per violazione di legge.

  • Art. 360 c.p.c., commi 1 e 3, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006

    il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale, nel regime successivo alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 , che l'hanno equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'art. 360 c.p.c. , u.c, ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal menzionato D.Lgs. n. 40 ) è proponibile oltre che per i vizi di violazione di legge anche quelli di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

    Il richiamo ai motivi ordinari di cassazione consente di denunciare anche i vizi motivazionali nelle decisioni della CTC soggette al regime successivo alla riforma.

  • Art. 112 c.p.c.

    La contribuente denunciava la violazione dell’obbligo di pronunciarsi sulla domanda relativa alle sanzioni; la Cassazione non ha deciso il merito di tale censura, dichiarandola inammissibile per mancata specificazione autosufficiente delle sanzioni interessate.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26

    La norma era invocata dall’Agenzia rispetto alla nota di accredito e alla rettifica IVA. La Cassazione non ne ha definito l’applicazione sostanziale: ha accolto il ricorso perché la CTC non aveva spiegato adeguatamente la ragione per cui riteneva l’imposta assolta e inesistente l’evasione.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l’Amministrazione annulla in autotutela la ripresa fiscale oggetto dei motivi di ricorso, può venir meno l’interesse a decidere quei motivi e la materia può essere dichiarata cessata, limitatamente alla pretesa annullata.
  • Una motivazione che si limita ad affermare che l’imposta è stata comunque assolta, senza chiarire il rapporto tra la documentazione utilizzata, il trattamento IVA corretto e l’assenza di evasione, può essere considerata apparente e comportare la cassazione della decisione.
  • Per le decisioni della Commissione tributaria centrale soggette al regime successivo al D.Lgs. n. 40 del 2006, sono deducibili in cassazione anche i vizi motivazionali, secondo i motivi ordinari dell’art. 360 c.p.c.
  • Una censura sulle sanzioni deve identificare con precisione quali sanzioni siano contestate e a quali parti dell’atto impositivo si riferiscano; altrimenti può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • L’accoglimento del ricorso per un difetto di motivazione non determina automaticamente l’annullamento della pretesa fiscale: se il merito non è stato esaminato, la causa può essere rinviata al giudice tributario per una nuova decisione.

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