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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19576/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/10/2024. Il ricorso articolava due censure principali: con il primo motivo contestava l'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61 n. 5 c.p. ai fatti contestati ai capi a) e d), sostenendo che la persona offesa non fosse in condizioni di minorata difesa; con il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b) come rapina, sostenendo che mancassero i presupposti del delitto. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano privi di specificità, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già formulate in appello e non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, quanto all'aggravante, ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla vulnerabilità della vittima, chiarendo che l'età avanzata della persona offesa non integra di per sé una presunzione assoluta di minorata difesa; quanto alla rapina, ha ritenuto adeguata la qualificazione del fatto, poiché l'agente aveva usato violenza sulla persona offesa per vincerne la resistenza attiva.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    La circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile in presenza di una concreta situazione di vulnerabilità della persona offesa dalla quale l'agente abbia tratto consapevole vantaggio; l'età avanzata non vale come presunzione assoluta di minorata difesa.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici, perché apparenti o meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, senza effettivo confronto con la decisione impugnata.

  • art. 640 c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 61 n. 5 c.p., la minorata difesa non può essere desunta automaticamente dall'età avanzata della vittima, occorrendo invece una verifica concreta di circostanze che rendano la persona offesa vulnerabile e di cui l'agente abbia consapevolmente approfittato.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso è specifico solo se si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza criticarne puntualmente le argomentazioni, integra una doglianza apparente e quindi inammissibile.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto richiede una critica argomentata dei passaggi logici e giuridici della decisione di merito; in difetto, il motivo non supera il vaglio di specificità richiesto dall'art. 591 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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