Cassazione Penale, Ordinanza n. 01550/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta fondata sull'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a formule generiche e ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze difensive relative all'esistenza dei contratti, all'indicazione dei cantieri nelle fatture, al subappalto dei lavori e al mancato svolgimento di indagini presso i clienti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e motivazione carente, contestando l'uso di meri indizi documentali e di accertamenti fiscali come base della prova, la pretesa inversione dell'onere probatorio a suo carico e la rilevanza probatoria del parziale pagamento delle fatture e delle dichiarazioni testimoniali a discarico. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello avrebbe valorizzato solo la gravità del fatto e l'entità dell'evasione, trascurando incensuratezza, condotta processuale non ostruzionistica e adesione alla definizione agevolata della lite tributaria con versamento della prima rata del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, traducendosi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era coerente nel ritenere provata l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate sulla base di un compendio indiziario plurimo (fatture, pagamenti parziali, documentazione contrattuale inesistente o falsa, condotta evasiva dei soggetti emittenti) e nel ritenere non adeguate le allegazioni difensive. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto legittima e non illogica la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, poiché l'incensuratezza e il pagamento della sola prima rata del debito tributario sono stati giudicati elementi di modesto rilievo a fronte della gravità della condotta, reiterata per due annualità e per importi rilevanti. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; possono essere negate con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, purché non contraddittoria e congrua, senza necessità di un apprezzamento analitico di ciascun elemento difensivo.
Non citato; no
Il fatto contestato è ricondotto alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, quale reato tributario.
Richiamata dalla difesa per la procedura definitoria/condono; la Corte rileva che il solo pagamento della prima rata non assume, da solo, una reale valenza attenuante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, se la sentenza impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica e coerente con le risultanze esaminate dal giudice di merito.
- In tema di reati tributari, la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate può essere desunta da un compendio indiziario documentale plurimo e convergente, anche se non sorretto da prove testimoniali dirette, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'accusa mediante elementi indiziari solidi, l'imputato deve offrire allegazioni difensive concrete e specifiche idonee a incrinare la ricostruzione accusatoria; mere contestazioni generiche o dichiarazioni non puntuali non bastano a scardinare la prova raggiunta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi la gravità del fatto, la reiterazione della condotta e l'entità del profitto o del danno; elementi come incensuratezza e parziale riparazione possono essere ritenuti insufficienti se il loro peso è modesto rispetto al disvalore complessivo della condotta.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, il pagamento di una sola rata di un debito tributario definito in via agevolata non equivale a un'effettiva riparazione o a una significativa attenuazione del disvalore del fatto, specie in presenza di un debito complessivo di rilevante entità.
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