Cassazione Civile, Ordinanza n. 04535/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui l'ente previdenziale aveva chiesto la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite e dalla revoca della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, già riconosciuta in favore del pensionato e poi rimessa in discussione a seguito di indagini penali svolte nei confronti dell'istruttore della pratica, alle quali il pensionato era rimasto estraneo. Il tribunale aveva rigettato la domanda del pensionato per mancanza di prova documentale del rapporto di lavoro nel periodo 5.1.1970-15.7.1972; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto sufficienti una lettera di assunzione del 20.12.1969 e una lettera di licenziamento del 1972, attribuendo loro data certa e valorizzandole come prova del rapporto. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale invertito l'onere della prova nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di restituire l'indebito previdenziale; 2) violazione dell'art. 13, commi 4 e 5, L. n. 1338/1962 e degli artt. 2704 e 2729 c.c., per avere ritenuto legittima la costituzione della rendita sulla base di documenti privi di data certa e in presenza di elementi penali di falsità; 3) violazione dell'art. 13 L. n. 1338/1962, per avere la corte disposto sia il ripristino della pensione sia la restituzione dell'onere di riscatto della rendita, così riconoscendo la rendita gratuita e senza copertura contributiva; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché la domanda di restituzione dell'onere della rendita era stata proposta solo in via subordinata e non poteva essere accolta insieme alla domanda principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha affermato che, nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme ritenute indebitamente percepite dall'ente previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione grava esclusivamente sul pensionato. Ha inoltre ritenuto errata la statuizione con cui la corte d'appello aveva riconosciuto contemporaneamente il diritto al ripristino della rendita/pensione e la restituzione dell'importo versato come onere di costituzione della rendita, perché tale esito avrebbe finito per riconoscere la prestazione in assenza di copertura contributiva. Infine ha ritenuto sussistente il vizio di ultrapetizione, poiché la domanda di restituzione dell'onere della rendita era stata formulata solo in via subordinata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
Nel giudizio promosso per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire somme ritenute indebitamente percepite, l'onere di provare il diritto alla prestazione incombe sul pensionato/accipiens, non sull'ente previdenziale.
La rendita vitalizia può essere costituita nei limiti previsti dalla legge; non è corretto riconoscerne gli effetti e, insieme, restituire l'onere di riscatto in modo da renderla gratuita e priva di copertura contributiva.
Richiamati in relazione alla contestazione sulla idoneità probatoria di documenti privi di data certa e alla valutazione presuntiva del rapporto di lavoro.
Il giudice non può pronunciarsi sulla domanda subordinata quando accoglie la principale, pena ultrapetizione; la violazione può essere fatta valere se la parte soccombente sulla domanda principale abbia interesse a censurare anche la statuizione sulla subordinata.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per ultrapetizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, è il beneficiario della prestazione che deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto; l'ente previdenziale non sopporta l'onere di provare la mancanza della causa del pagamento.
- Quando la prestazione previdenziale dipende dalla prova di un rapporto di lavoro o di contribuzione, la parte che la invoca deve fornire prova idonea del titolo costitutivo, non potendo limitarsi a contestare la pretesa restitutoria dell'ente.
- Il riconoscimento della rendita vitalizia non può convivere con la restituzione dell'onere di riscatto se ciò determina, in concreto, la trasformazione della prestazione in un beneficio gratuito privo di copertura contributiva.
- Il giudice viola l'art. 112 c.p.c. se, dopo avere accolto la domanda principale, pronuncia anche sulla subordinata proposta solo per l'ipotesi di rigetto della prima.
- La censura di ultrapetizione è ammissibile quando la parte che ricorre abbia interesse a far valere che il giudice ha deciso oltre i limiti del petitum o delle domande effettivamente proposte.
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