Ordinanza n. 4535/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 2875/2024 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in data 18.4.2024, a definizione del giudizio incardinato con R.G. n. 6426/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e inerzia del commissario ad acta nominato nel precedente giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione, qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 2875/2024, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 6.605,27, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con contratti a termine. Sebbene il TAR, con la precedente sentenza n. 2720/2025, avesse dichiarato l'obbligo di esecuzione, nominato un commissario ad acta e applicato penalità di mora, il commissario aveva adottato soltanto un decreto di ricostruzione della carriera, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli per il visto contabile, senza che il procedimento fosse concluso né che fossero state corrisposte le somme dovute, nonostante la diffida e il decorso del termine di 60 giorni. La ricorrente ha chiesto l'adozione di misure sostitutive, la sostituzione del commissario, nonché, in subordine, il risarcimento ex art. 96 c.p.c. e la segnalazione agli organi competenti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il reclamo, qualificandolo come incidente di esecuzione fondato sull'art. 114, comma 6, c.p.a., poiché la cognizione del giudice dell'ottemperanza comprende tutte le questioni relative all'esecuzione del giudicato e quelle inerenti agli atti o alle omissioni del commissario ad acta. Il reclamo è stato ritenuto manifestamente fondato, essendo rimasta ineseguita la sentenza sia per l'inerzia dell'amministrazione debitrice sia per il contegno omissivo del commissario. La condotta è stata qualificata come consapevole e deliberata elusione del giudicato, non come mero ritardo, in contrasto con l'effettività della tutela giurisdizionale, il principio di legalità e il buon andamento dell'amministrazione. Il TAR ha quindi disposto la sostituzione del commissario ad acta, individuando nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli il nuovo ausiliario, con facoltà di delega, e assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto la trasmissione dell'ordinanza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la valutazione dei profili di competenza. È stata respinta la richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché le astreintes già applicate costituiscono una misura coercitiva indiretta di natura sanzionatoria e compulsoria, idonea a fronteggiare l'inadempimento e in parte sovrapponibile a un'ulteriore condanna fondata sulla mala fede o colpa grave. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del reclamo, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
tutte le questioni relative all’ottemperanza
La cognizione del giudice dell'esecuzione comprende anche le questioni inerenti agli atti e alle omissioni del commissario ad acta; il reclamo è lo strumento per sottoporre al giudice situazioni di stallo esecutivo e sollecitare misure correttive o sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Le penalità di mora costituiscono una misura coercitiva indiretta, di natura sanzionatoria e compulsoria, diretta a favorire l'adempimento dell'obbligo di conformazione al giudicato.
La richiesta di responsabilità aggravata è stata respinta perché, nel caso concreto, le astreintes già disposte assolvevano adeguatamente la funzione di tutela rispetto all'inerzia amministrativa e rendevano superflua e parzialmente sovrapponibile un'ulteriore condanna risarcitoria.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale è stato indicato quale parametro leso dalla mancata esecuzione del giudicato.
art. 24 Cost.
La mancata esecuzione del giudicato è stata ritenuta contrastante con la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
La mancata esecuzione del giudicato è stata ricondotta al contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 97 Cost.
L'inerzia nell'esecuzione del giudicato è stata ritenuta incompatibile con i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. è ammissibile non solo contro un atto positivo del commissario ad acta, ma anche contro le omissioni dell'amministrazione obbligata e del commissario che determinino uno stallo nell'esecuzione del giudicato.
- L'esecuzione dei giudicati costituisce un preciso dovere d'ufficio dell'amministrazione e non una facoltà discrezionale; l'inerzia protratta, nonostante l'ordine giudiziale e la diffida dell'interessato, può integrare una consapevole elusione del giudicato e giustificare la sostituzione del commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza, accertata l'inefficacia o l'inerzia del commissario ad acta, può sostituirlo con un nuovo ausiliario e assegnargli un termine perentorio o comunque determinato per il completamento degli atti necessari all'esecuzione.
- Le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. hanno funzione coercitiva indiretta, sanzionatoria e compulsoria; quando risultino già applicate e adeguate a tutelare il creditore contro l'inerzia, può essere respinta un'ulteriore richiesta fondata sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per evitare una sovrapposizione funzionale.
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