Sentenza del 18/01/2022 n. 1448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR Valle d'Aosta che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia avverso la sentenza di primo grado favorevole a H. Italia spa sull'avviso di accertamento IRES 2005. In via preliminare l'Agenzia chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendente causa ritenuta pregiudiziale davanti alla CTR Puglia (sez. staccata di Foggia) relativa a un avviso per la stessa annualità emesso nei confronti di una società del gruppo/consolidata (Partesa). La CTR valdostana aveva ritenuto non applicabile l'art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992 (che prevede sospensione solo per querela di falso o questioni di stato/capacità) e aveva escluso la sospensione processuale perché si trattava di una coincidenza di questione giuridica ma non di pregiudizialità tecnica (solo pregiudizialità logica) tra le due cause.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Pur rilevando che la CTR aveva errato nell'affermare in astratto l'inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c. al processo tributario, la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di sospensione per motivi diversi: nelle due cause i soggetti non sono identici (una riguarda la consolidante e l'altra la consolidata), pertanto non sussiste una pregiudizialità necessaria tale da imporre la sospensione. La Corte ha richiamato il principio che l'art. 295 c.p.c. può applicarsi al processo tributario quando esiste una pregiudizialità tale che la decisione di un procedimento costituisca presupposto indispensabile dell'altro, ma ha anche ricordato il principio opposto secondo cui non può sussistere pregiudizialità necessaria tra cause pendenti tra soggetti diversi, perché la parte estranea può eccepire l'inopponibilità della decisione. Perciò il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
La norma prevede la sospensione necessaria del processo quando è pendente un procedimento pregiudiziale davanti ad altro giudice; la Corte afferma che può applicarsi anche al processo tributario qualora sussista una pregiudizialità necessaria (la decisione dell'uno costituisce presupposto indispensabile dell'altro), ma non opera quando tra le cause vi siano soggetti diversi tali che la decisione non sia opponibile a terzi.
Norma processuale speciale del processo tributario che contempla la sospensione solo in ipotesi specifiche (es. proposizione della querela di falso o questioni inerenti lo stato e la capacità delle persone). La CTR aveva ritenuto che non prevedesse la sospensione per pregiudizialità; la Cassazione segnala che, pur essendo speciale, essa non esclude in astratto l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., ma nel caso concreto i presupposti di art.39 non ricorrevano.
Massime di principio
- L'art. 295 c.p.c. può trovare applicazione anche nel processo tributario, ma solo quando sussiste una pregiudizialità 'necessaria' (la decisione dell'altro procedimento è presupposto indispensabile e produce effetto equiparabile a giudicato).
- La mera coincidenza di una questione giuridica (pregiudizialità logica) tra due cause non giustifica la sospensione obbligatoria: serve una pregiudizialità tecnica/necessaria.
- Se le cause pendono tra soggetti diversi (es. consolidante vs consolidata), normalmente non si configura la pregiudizialità necessaria, perché la parte estranea può eccepire l'inopponibilità della decisione al proprio riguardo; in tali ipotesi la sospensione va negata.
- L'art. 39 del D.Lgs. 546/1992 disciplina specifiche ipotesi di sospensione nel processo tributario (querela di falso, stato/capacità), ma non esclude in astratto l'uso dell'art. 295 c.p.c.; tuttavia, in assenza dei presupposti di art.39, bisogna valutare l'effettiva sussistenza di una pregiudizialità necessaria ai sensi dell'art.295.
- In pratica, per ottenere la sospensione è necessario documentare: identità o coincidenza di interessi/parti tali da rendere la decisione preclusiva, e che la risoluzione dell'altro procedimento sia realmente indispensabile per decidere la causa pendente.
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