Cassazione Civile, Ordinanza n. 28819/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da contratti di leasing in corso tra una società concedente e una società utilizzatrice, poi fallita. La corte d'appello aveva dichiarato invalidità e inefficacia della clausola di "rischio cambio" contenuta nei contratti, ritenendo che l'indicizzazione dei canoni al Libor CHF 3 mesi e al cambio CHF/euro avesse realizzato, in sostanza, un'operazione aleatoria assimilabile a una sorta di swap, autonoma rispetto al leasing e priva di meritevolezza ex art. 1322 c.c., perché lo squilibrio dei rischi contrattuali era integralmente a carico dell'utilizzatrice; aveva inoltre confermato la condanna della concedente alla restituzione delle somme versate in eccedenza. La concedente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono specificati nel dettaglio; la Corte si concentra sul primo profilo di ammissibilità, rilevando la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, deducendo omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per avere la corte d'appello trascurato l'appello incidentale sul quantum debeatur, che contestava il conteggio del c.t.u. e le modalità di calcolo delle rate e degli interessi. La Corte di cassazione ritiene tuttavia che la decisione d'appello abbia comunque statuito sul punto, rigettando l'appello incidentale sul presupposto che la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate non comprendesse gli interessi; quindi il motivo, qualificato come doglianza di omessa pronuncia, è infondato e, comunque, se inteso come censura di erronea interpretazione dell'impugnazione, sarebbe inammissibile per difetto di specifica critica ai canoni ermeneutici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per totale carenza dell'esposizione sommaria dei fatti, requisito di contenuto-forma imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il ricorso non consentiva di ricostruire la vicenda sostanziale e processuale se non ricorrendo ad altre fonti, inclusa la sentenza impugnata. Ha poi rigettato il ricorso incidentale del fallimento, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la corte d'appello aveva comunque deciso sull'appello incidentale in punto di interessi e modalità di calcolo del credito, sia pure ritenendo non comprensiva di interessi la domanda accolta; in ogni caso, la censura non era articolata come corretta contestazione dell'interpretazione della domanda processuale. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere un sintetico ma completo resoconto dei fatti sostanziali e processuali idoneo a consentire alla Corte una chiara comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti, pena l'inammissibilità.
Richiamato dalla corte d'appello per escludere la meritevolezza della clausola di rischio cambio, ritenuta assimilabile a un'operazione aleatoria autonoma e squilibrata.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque statuito, espressamente o implicitamente, sulla domanda o sull'impugnazione proposta.
Il motivo formulato per omessa pronuncia è veicolo del vizio processuale dedotto, ma non può essere utilizzato per contestare in realtà il merito della decisione.
È richiamato in relazione al dovere di specificità del ricorso per cassazione e alla necessità di rappresentare compiutamente i fatti di causa.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma: la sua assenza determina inammissibilità quando non consenta alla Corte di comprendere, dai soli atti del ricorso, la vicenda sostanziale e processuale.
- La narrazione dei fatti deve includere, almeno in sintesi, domande delle parti, difese, eccezioni, sviluppo del giudizio di merito e contenuto essenziale delle decisioni di primo e secondo grado.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando dalla sentenza impugnata risulti una decisione, anche implicita, sulla questione dedotta; in tal caso la doglianza riguarda semmai la correttezza della decisione nel merito.
- Se si contesta l'interpretazione della domanda o dell'impugnazione compiuta dal giudice di merito, è necessario indicare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica e non limitarsi a una generica critica al risultato interpretativo.
- Nel giudizio di cassazione, la critica deve essere autosufficiente e deve consentire di comprendere la portata della censura senza integrare il contenuto del ricorso con altre fonti processuali.
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