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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40955/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti. La parte attrice aveva chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva di una rete divisoria e di un muro di cinta, la declaratoria di illegittimità di opere eseguite dalla controparte anche su un atrio comune, l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio a suo carico e il risarcimento dei danni. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inadempimento dell'attrice a una scrittura privata del 22 ottobre 2012 e per il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande dell'attrice, accolto parzialmente la riconvenzionale e condannato anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In appello, la condanna risarcitoria era stata ridotta e la condanna per lite temeraria eliminata, ma le domande dell'attrice erano rimaste rigettate. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto integralmente le spese del doppio grado a suo carico nonostante, a suo dire, vi fosse soccombenza reciproca, essendo state rigettate alcune domande del convenuto e avendo ella ottenuto in appello una riduzione dell'importo riconosciuto e l'eliminazione della condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valorizzando l'esito complessivo e unitario della lite. Nel caso concreto la ricorrente era rimasta totalmente soccombente sulle proprie domande principali, mentre il convenuto aveva ottenuto accoglimento della riconvenzionale; la parziale riduzione dell'importo liquidato e l'eliminazione della condanna per lite temeraria non bastavano a configurare una soccombenza reciproca tale da imporre la compensazione o una diversa ripartizione delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è infondata perché la regolazione deve essere effettuata considerando l'esito complessivo della lite; la soccombenza reciproca ricorre solo in presenza di domande contrapposte accolte e rigettate o di accoglimento solo parziale della domanda, non quando una parte rimane sostanzialmente soccombente nel risultato finale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica della violazione dei criteri legali, in particolare del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria disposta in primo grado era stata eliminata in appello; tale circostanza, però, non muta l'esito complessivo della lite ai fini della ripartizione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regolamento delle spese processuali, specialmente in appello, il giudice deve valutare l'esito complessivo e globale della controversia, non il mero confronto aritmetico tra singole statuizioni favorevoli e sfavorevoli.
  • La soccombenza reciproca presuppone un effettivo bilanciamento tra domande contrapposte accolte e rigettate; non si configura quando una parte perde integralmente le domande principali, pur ottenendo riduzioni quantitative o eliminazioni accessorie.
  • Il controllo di legittimità sulla disciplina delle spese è ristretto alla violazione dei criteri legali, restando insindacabile la valutazione di merito se coerente con la complessiva soccombenza.
  • La riforma parziale della sentenza impugnata impone al giudice d'appello un nuovo regolamento delle spese, da compiere d'ufficio in base all'esito finale della lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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