Cassazione Civile, Ordinanza n. 24496/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e altre imposte relativo all’anno 2014, con recupero dell’IVA ritenuta indebitamente detratta su fatture emesse da due imprese individuali considerate soggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e accolto quello incidentale della società, ritenendo non dimostrata dall’Amministrazione, neppure in via indiziaria, sia l’oggettiva fittizietà dei fornitori sia la consapevolezza o conoscibilità, da parte della contribuente, della partecipazione a un meccanismo evasivo. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 e 1, lett. a), d.lgs. 74/2000, sostenendo che i giudici di appello abbiano erroneamente valorizzato la buona fede della contribuente senza considerare indici fattuali che rendevano percepibile l’operazione fraudolenta. La società resiste con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso e del motivo per difetto di autosufficienza e per richiesta di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve verificare concretamente gli indizi offerti dall’Amministrazione sulla fittizietà del fornitore e sulla consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, confrontandoli con la prova contraria eventualmente fornita dal contribuente; non è sufficiente una motivazione che si limiti ad escludere in astratto la prova dell’interposizione fittizia o della consapevolezza fraudolenta senza misurarsi con gli elementi specifici allegati dall’Ufficio.
Norme richiamate
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
La fattura, per essere idonea a fondare la detrazione e a consentire il controllo fiscale, deve contenere indicazioni tali da descrivere compiutamente natura, qualità e quantità della prestazione; il contribuente che chiede la detrazione deve dimostrare il soddisfacimento delle condizioni richieste dalla norma.
art. 1, lett. a), d.lgs. 74/2000
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione alla fatturazione e alle condotte connesse a operazioni soggettivamente inesistenti e all’evasione d’imposta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale della censura di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 226, punto 6, direttiva 2006/112/CE
La normativa unionale richiede l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti ai fini del controllo dell’imposta e del diritto alla detrazione.
art. 226, punto 7, direttiva 2006/112/CE
Richiede l’indicazione della data di effettuazione o ultimazione della prestazione per consentire il controllo fiscale e la verifica del diritto alla detrazione.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’IVA, in linea di principio, non è detraibile, poiché la fattura proviene da un soggetto che non è il reale cedente/prestatore né legittimato alla rivalsa.
- Per negare la detrazione, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche con presunzioni o prova indiziaria, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario o, quantomeno, la sua possibilità di accorgersene usando l’ordinaria diligenza.
- Quando l’Ufficio alleghi elementi sintomatici di frode, il giudice di merito deve valutarli concretamente e confrontarli con le prove contrarie del contribuente; non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla mancanza di prova della frode o della consapevolezza.
- Il contribuente che chiede la detrazione IVA ha l’onere di dimostrare le condizioni per beneficiarne e può integrare la fattura con altri elementi probatori, ma deve comunque fornire documentazione idonea a superare gli indizi dell’Ufficio.
- La diligenza esigibile dall’operatore economico impone verifiche, nei limiti del ragionevole, sulla reale esistenza e affidabilità del fornitore quando emergano indici anomali dell’operazione commerciale.
Come è indicizzato
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