Cassazione Penale, Sentenza n. 30854/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza impugnata atto abnorme perché il GIP non può ordinare imputazione coatta nei confronti di persona non identificata. Ha annullato senza rinvio il provvedimento e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Fermo del 13/07/2021 che, dopo udienza camerale a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, aveva ordinato al P.M. di formulare imputazione coatta per il reato di cui all'art. 589-bis c.p., previa individuazione dell'autore del reato. Il ricorso deduceva che il GIP aveva ecceduto i propri poteri disponendo un'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare.
Norme richiamate
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
L'ordinanza ex art. 409, comma 5, emessa dal GIP che dispone imputazione coatta nei confronti di persona da identificare costituisce atto abnorme ed eccede i poteri del giudice per le indagini preliminari.
È il reato per il quale il GIP aveva ordinato l'imputazione coatta; la statuizione censurata riguarda però la forma procedurale (imputazione verso soggetto non identificato) e non la qualificazione del fatto.
Secondo la giurisprudenza richiamata, nelle ipotesi in cui il GIP non accolga la richiesta di archiviazione ma non sia possibile individuare l'autore, il giudice deve limitarsi ad ordinare le iscrizioni nel registro di cui all'art. 335, non disporre imputazioni coatte verso persone non identificate.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (Rv. 257786)
La Suprema Corte ha già affermato che è atto abnorme l'ordine di imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata o non identificata; in tali casi il GIP deve limitarsi alle iscrizioni previste dall'art. 335.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 418 del 23/11/2020 (Rv. 280191)
Conferma il principio secondo cui l'ordine di imputazione coatta verso soggetto non identificato è illegittimo e immediatamente impugnabile per cassazione.
Massime di principio
- Il giudice per le indagini preliminari non può disporre imputazione coatta nei confronti di persona non identificata: tale atto è considerato abnorme e può essere annullato in sede di cassazione.
- Se il pubblico ministero richiede l'archiviazione e il GIP non la accoglie ma non è possibile individuare l'autore, il GIP deve limitarsi a disporre le iscrizioni nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. piuttosto che ordinare imputazioni coatte.
- La parte favorevole al provvedimento illegittimo (es. il P.M.) ha la possibilità di ricorrere immediatamente in Cassazione contro l'atto abnorme del GIP; la Suprema Corte può annullare senza rinvio se l'atto è manifestamente illegittimo.
- Prima di emettere un'ordinanza di imputazione coatta il giudice deve verificare l'identità dell'indagato; in mancanza di tale identificazione, la misura procedurale corretta è un atto diaristico (iscrizione a registro) o l'eventuale ordine di ulteriori indagini.
- In situazioni analoghe conviene documentare nel provvedimento le ragioni per cui l'identificazione non è possibile e indicare i provvedimenti alternativi adottati, per evitare il vizio di eccesso di potere procedimentale.
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