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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7804/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo: 1) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive che erano state diversamente valutate rispetto al primo grado; 2) inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131‑bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non erano manifestamente infondati e ha verificato il decorso del termine prescrizionale massimo (fatto commesso il 15/02/2016; prescrizione massima 15/08/2023; + 64 giorni di sospensione per il periodo Covid relativo al rinvio dell'udienza del 2/04/2020), con decorrenza operante al 18/10/2023. In conseguenza di ciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma sostanziale in relazione al reato per cui gli imputati erano stati condannati in appello; la Corte d'appello aveva ritenuto i ricorrenti colpevoli del reato previsto da tale disposizione

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di tale causa, decisione per la quale era richiesta una motivazione rafforzata, contestata in cassazione

  • art. 603, comma 3‑bis cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che impone, quando l'appello comporti una valutazione diversa delle prove dichiarative decisive, la rinnovazione delle dichiarazioni o adeguata giustificazione della mancata rinnovazione; la sua inosservanza era una delle censure dei ricorrenti

  • sospensione termini per emergenza Covid (rinvio udienza del 2/4/2020)

    La sospensione temporanea dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid è stata considerata nel conteggio dei giorni di prescrizione (+64 giorni) e ha inciso sulla determinazione della data di estinzione del reato

  • principio della motivazione "rafforzata" (giurisprudenziale)

    Secondo la giurisprudenza, quando è in gioco l'esclusione di una causa di non punibilità (es. art.131‑bis) e quando vi è divergenza valutativa rispetto al primo grado, il giudice d'appello deve fornire una motivazione più articolata e puntuale; la sua mancanza può costituire vizio impugnabile

Massime di principio

  • Se l'appello modifica la valutazione delle prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve rinnovare le dichiarazioni o motivare dettagliatamente la mancata rinnovazione (art.603, comma 3‑bis c.p.p.). L'omissione è motivo utile in cassazione.
  • L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis c.p.) richiede una motivazione rafforzata: in assenza di adeguata motivazione la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni legittime (anche quelle connesse all'emergenza Covid); se al momento della decisione di cassazione il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare tempestivamente sia la mancata rinnovazione delle prove dichiarative sia la carenza motivazionale sull'art.131‑bis e documentare il calcolo della prescrizione (includendo eventuali sospensioni), allegando memoria esplicativa in cassazione.
  • Quando la pronuncia è annullata per estinzione del reato, non si rinvia il processo: l'effetto è favorevole all'imputato anche se le questioni di merito restavano aperte.
  • È buona pratica, sia in appello sia in cassazione, chiedere espressamente la rinnovazione delle prove dichiarative o precisare i punti contro i quali si chiede motivazione rafforzata per evitare vizî formali che possano essere poi decisivi.

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