Cassazione Penale, Sentenza n. 7804/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello sostenendo: 1) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive che erano state diversamente valutate rispetto al primo grado; 2) inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131‑bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non erano manifestamente infondati e ha verificato il decorso del termine prescrizionale massimo (fatto commesso il 15/02/2016; prescrizione massima 15/08/2023; + 64 giorni di sospensione per il periodo Covid relativo al rinvio dell'udienza del 2/04/2020), con decorrenza operante al 18/10/2023. In conseguenza di ciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Norma sostanziale in relazione al reato per cui gli imputati erano stati condannati in appello; la Corte d'appello aveva ritenuto i ricorrenti colpevoli del reato previsto da tale disposizione
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di tale causa, decisione per la quale era richiesta una motivazione rafforzata, contestata in cassazione
art. 603, comma 3‑bis cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale che impone, quando l'appello comporti una valutazione diversa delle prove dichiarative decisive, la rinnovazione delle dichiarazioni o adeguata giustificazione della mancata rinnovazione; la sua inosservanza era una delle censure dei ricorrenti
sospensione termini per emergenza Covid (rinvio udienza del 2/4/2020)
La sospensione temporanea dei termini processuali dovuta all'emergenza Covid è stata considerata nel conteggio dei giorni di prescrizione (+64 giorni) e ha inciso sulla determinazione della data di estinzione del reato
principio della motivazione "rafforzata" (giurisprudenziale)
Secondo la giurisprudenza, quando è in gioco l'esclusione di una causa di non punibilità (es. art.131‑bis) e quando vi è divergenza valutativa rispetto al primo grado, il giudice d'appello deve fornire una motivazione più articolata e puntuale; la sua mancanza può costituire vizio impugnabile
Massime di principio
- Se l'appello modifica la valutazione delle prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve rinnovare le dichiarazioni o motivare dettagliatamente la mancata rinnovazione (art.603, comma 3‑bis c.p.p.). L'omissione è motivo utile in cassazione.
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis c.p.) richiede una motivazione rafforzata: in assenza di adeguata motivazione la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni legittime (anche quelle connesse all'emergenza Covid); se al momento della decisione di cassazione il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe contestare tempestivamente sia la mancata rinnovazione delle prove dichiarative sia la carenza motivazionale sull'art.131‑bis e documentare il calcolo della prescrizione (includendo eventuali sospensioni), allegando memoria esplicativa in cassazione.
- Quando la pronuncia è annullata per estinzione del reato, non si rinvia il processo: l'effetto è favorevole all'imputato anche se le questioni di merito restavano aperte.
- È buona pratica, sia in appello sia in cassazione, chiedere espressamente la rinnovazione delle prove dichiarative o precisare i punti contro i quali si chiede motivazione rafforzata per evitare vizî formali che possano essere poi decisivi.
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