Cassazione Penale, Sentenza n. 20759/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/02/2021 che ha confermato il diniego di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159/2011. La Corte di Appello aveva ritenuto che l'attuale proprietà non fosse gestionariamente autonoma perché aveva confermato nella carica di amministratore unico De Pace Vincenzo (nominato nel 2013), ritenuto in passato mero prestanome di Macrì Renato, soggetto ritenuto portatore di pericolosità sociale e destinatario di misura di prevenzione; da ciò risultava una continuità e una permeabilità dell'impresa agli interessi mafiosi, avvalorata da risultanze di un correlato procedimento penale. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) illogicità della valutazione che considera la conferma di De Pace come elemento di contaminazione mafiosa, anche perché nessuna inibizione alla riassunzione era stata disposta in sede di cessione delle quote; (2) carenza di adeguato giudizio prognostico sulla possibile affrancamento dall'influenza di Macrì e illegittima valorizzazione di elementi indizianti tratti da procedimento penale non definitivo; (3) errore nel dispositivo circa la specificazione della condanna al pagamento delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché volto a sindacare valutazioni fattuali e probatorie non censurabili in sede di legittimità se la motivazione della corte d'appello non è inesistente o apparente. Ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello esaustiva, fondata su elementi tratti dalla precedente procedura di prevenzione e da atti del correlato procedimento penale, idonei a dimostrare una contiguità tendenzialmente stabile con la figura di Macrì e, quindi, l'impossibilità prognostica di riallineamento mediante il controllo giudiziario. Quanto all'errore formale sul dispositivo relativo alle spese, è stato considerato meramente accessorio e non invalido. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159/2011, art. 34-bis, comma 6
Disciplina l'ammissione al controllo giudiziario delle imprese destinatarie di interdittiva antimafia; la decisione di merito sulla ammissione può essere impugnata in cassazione solo per violazione di legge nei limiti di deducibilità previsti dal decreto
d.lgs. n.159/2011, artt. 10, comma 3 e 27
art. 10, comma 3; art. 27
Stabiliscono i limiti di deducibilità e di sindacato in sede di impugnazione dei provvedimenti di prevenzione; in cassazione sono ammessi i motivi che attengono a violazione di legge e gli estremi di manifesta illogicità o inesistenza della motivazione
Norma richiamata per la sanzione pecuniaria da destinare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicazione discrezionale per determinazione dell'ammontare
Giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. V, sent. n. 34856/2020 e altri precedenti)
Sez. V sent. n. 34856 del 6.11.2020
Principio secondo cui il sindacato in cassazione delle valutazioni prognostiche e fattuali sulle misure di prevenzione è molto limitato: la motivazione della corte d'appello è sindacabile solo se inesistente o apparente
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione avverso il diniego di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis è ammissibile principalmente per violazione di legge; non è tendenzialmente ammesso per mera rivalutazione dei fatti o della prova se la motivazione di merito è consistente.
- Se dalla documentazione delle procedure di prevenzione e da atti di indagine emergono elementi di continuità gestionale o di 'permeabilità' dell'impresa a interessi mafiosi (es. conferma in ruolo di un presunto prestanome collegato a soggetti pericolosi), il giudice può legittimamente negare l'ammissione al controllo perché non vi è ragionevole prognosi di riallineamento mediante controllo.
- La valutazione probatoria fondata anche su risultanze di procedimenti penali in corso può essere utilizzata come elemento indiziario nell'ambito delle misure di prevenzione, purché la motivazione colleghi tali elementi alla conclamata pericolosità e continuità e non si limiti a meri riferimenti formali.
- Errori formali nel dispositivo relativi a statuizioni accessorie (es. indicazione dell'oggetto della condanna alle spese) non inficiano necessariamente il provvedimento se la motivazione chiarisce il contenuto della statuizione.
- In situazioni analoghe, per tentare di ottenere l'ammissione al controllo conviene fornire prove concrete di autonomia gestionale e organizzativa della nuova proprietà, misure efficaci e verificabili di prevenzione delle infiltrazioni, e, se possibile, elementi che scalfiscano il nesso di continuità con la precedente gestione compromessa.
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