Cassazione Penale, Ordinanza n. 35525/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto contro la sentenza del 26 gennaio 2026 della Corte di appello di Napoli, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Nola del 3 giugno 2024 di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto in relazione a un illecito in materia di rifiuti disciplinato dal d.lgs. 152/2006. Hanno dedotto l’insussistenza del fatto contestato. La Corte ha rilevato che nei motivi di appello gli imputati avevano contestato soltanto che la condotta fosse riconducibile a un’attività d’impresa o di ente, senza censurare la valutazione di non occasionalità della condotta; la doglianza proposta in cassazione su quest’ultimo profilo non era dunque stata devoluta al giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La censura è stata ritenuta tardiva, perché riguardava una questione non sollevata in appello, e comunque manifestamente infondata: la natura imprenditoriale dell’attività è elemento costitutivo dell’illecito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, ma non della distinta gestione abusiva di rifiuti, che costituisce reato comune. Per ciascun ricorrente sono state disposte la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
La natura imprenditoriale dell’attività costituisce elemento costitutivo dell’illecito già disciplinato dall’art. 256, comma 2, d. lgs. 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) e non anche dell’attività di gestione abusiva (nel caso di specie: smaltimento) degli stessi, che configura una ipotesi di reato comune.
Il requisito della natura imprenditoriale dell’attività caratterizza l’illecito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dal comma 2, ma non è elemento costitutivo della gestione abusiva di rifiuti, configurabile come reato comune.
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non ricorrono elementi per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere esaminate doglianze relative a questioni non devolute al giudice di appello.
- La natura imprenditoriale dell’attività è elemento costitutivo dell’illecito di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, ma non della gestione abusiva di rifiuti, che costituisce reato comune.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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