Cassazione Penale, Ordinanza n. 01589/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, compreso il diniego del fatto di lieve entità e il mancato riconoscimento della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna in materia di stupefacenti, con contestazione della detenzione a fini di cessione di sostanze di tipo diverso (cocaina e marijuana) da cui erano ricavabili 846 dosi di marijuana e 378 dosi di cocaina. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come ipotesi minore; 2) mancata applicazione dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione, lamentando che i fatti avrebbero dovuto essere considerati avvinti dal medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al fatto lieve, ha valorizzato la pluralità e quantità delle sostanze, la ricavabilità di un numero elevato di dosi e la professionalità dell'azione; quanto alla continuazione, ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso il medesimo disegno criminoso per il rilevante intervallo temporale tra i reati (sette anni).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività complessiva, da valutare in concreto secondo i parametri della quantità e qualità della sostanza, nonché dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Un indice negativamente assorbente può rendere irrilevanti gli altri elementi favorevoli.
La continuazione richiede l'accertamento del medesimo disegno criminoso; può essere esclusa quando il rilevante lasso temporale tra i fatti depone contro l'unicità del programma illecito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti presuppone una valutazione globale della concreta offensività della condotta, non un esame atomistico dei singoli indici normativi.
- Quando uno dei parametri legali assume valore nettamente negativo e assorbente, esso può escludere il riconoscimento della lieve entità anche se altri indici appaiono favorevoli.
- La detenzione di quantitativi di droga tali da consentire la ricavabilità di centinaia di dosi è normalmente incompatibile con la qualificazione del fatto come lieve entità, specie se la condotta è connotata da professionalità.
- La continuazione postula la prova del medesimo disegno criminoso e può essere esclusa quando la distanza temporale tra i fatti è tale da spezzare l'unità programmatoria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni manifestamente infondate contro apprezzamenti di merito logicamente e giuridicamente corretti.
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