Sentenza n. 2574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 784/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 784/2025, che aveva accolto il ricorso contro la riduzione delle superfici ammissibili agli aiuti PAC/PSR, il diniego della compensazione interna e gli atti sanzionatori conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’organismo pagatore ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato gli atti relativi alla domanda unificata 2021 per aiuti PAC e misure PSR. Con il primo motivo ha contestato il riconoscimento di un affidamento dell’impresa sulla correttezza dei dati contenuti nei sistemi informativi e nelle mappe amministrative, sostenendo che la responsabilità della corretta dichiarazione delle superfici grava sul beneficiario, che i dati sono periodicamente aggiornati e che i controlli successivi possono evidenziare discrepanze cui conseguono le sanzioni previste dalla disciplina europea. Con il secondo motivo ha contestato la compensazione tra superfici dichiarate ammissibili e superfici indicate dalla stessa azienda come non ammissibili, deducendo la violazione del principio di autoresponsabilità del dichiarante e della par condicio. L’impresa appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che l’eleggibilità delle superfici è determinata dall’amministrazione, che la domanda è predisposta sulla base dei dati ufficiali e che le superfici effettivamente condotte erano sufficienti a coprire i titoli PAC. Ha inoltre riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il terzo motivo di primo grado, concernente l’illegittimità delle sanzioni per sovradichiarazione, l’assenza di dolo o colpa e la violazione delle norme sulla compensazione. La riproposizione è stata effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso originario relativo all’affidamento: i contributi sono erogati sulla base di dati informatici alimentati anche dalle dichiarazioni del privato, periodicamente aggiornati, e sono comunque soggetti a controlli amministrativi e in loco. Il principio di buona fede, avente natura bilaterale, impone al beneficiario di aggiornare e dichiarare correttamente le superfici, senza poter confidare nella definitività dei dati del sistema o nell’erogazione dei contributi. L’esito positivo di un controllo precedente non impedisce quindi successivi accertamenti della situazione reale. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo dell’appello: nella domanda l’impresa aveva espressamente qualificato come non ammissibili le superfici ulteriori. L’organismo pagatore si era limitato a prendere atto di tale scelta e non avrebbe potuto utilizzarle d’ufficio per una compensazione, poiché ciò avrebbe violato l’autoresponsabilità del dichiarante e la par condicio. La riproposizione del terzo motivo di primo grado è stata dichiarata inammissibile per tardività, essendo stata formulata oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a. La parte relativa al quinto motivo, già definita dal TAR mediante cessazione della materia del contendere per l’avvenuto pagamento dell’aiuto, non è stata contestata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede.
I principi di collaborazione e buona fede hanno valenza bilaterale: tutelano sia l’affidamento del privato sia quello dell’amministrazione. Il beneficiario deve quindi cooperare correttamente e dichiarare dati aggiornati e veritieri.
>60 giorni dalla notifica del ricorso in appello
I motivi di primo grado non esaminati o assorbiti devono essere riproposti nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla notificazione dell’appello; la riproposizione tardiva è inammissibile.
artt. 18, 19 e 19-bis Reg. (UE) n. 640/2014
La decisione richiama la disciplina europea relativa alla determinazione delle superfici ammissibili, alla compensazione e alle sanzioni per sovradichiarazione, ma non esamina nel merito il motivo concernente le sanzioni perché riproposto tardivamente.
art. 19, par. 4, Reg. (UE) n. 640/2014
La disposizione era invocata dalla parte privata per sostenere la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della sanzione; il Consiglio di Stato non ha deciso tale questione nel merito.
art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014
È richiamato quale base della sanzione per sovradichiarazione applicata dall’organismo pagatore, senza una decisione di merito sulla sua concreta applicazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di concessione di aiuti agricoli fondati su sistemi informativi e dati georeferenziati periodicamente aggiornati, il beneficiario non può fare affidamento sulla definitività dei dati presenti nel sistema né sull’esito positivo di un precedente controllo, quando la disciplina prevede verifiche successive della situazione effettiva.
- Il principio di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione ha natura bilaterale: il privato è tenuto a comunicare le modifiche rilevanti e a dichiarare correttamente i dati necessari per ottenere il beneficio, mentre l’amministrazione deve valutare la situazione reale risultante dai controlli.
- Quando il beneficiario ha espressamente qualificato determinate superfici come non ammissibili nella domanda di aiuto, l’organismo pagatore non può utilizzarle d’ufficio per compensare superfici dichiarate in eccesso, poiché ciò contrasterebbe con il principio di autoresponsabilità del dichiarante e con la par condicio.
- La riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati o assorbiti deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; la riproposizione tardiva è inammissibile.
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