Cassazione Penale, Sentenza n. 17385/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/07/2023 che ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma secondo, c.p. tra due condanne per appropriazione indebita (fatti del 2011 e del 2015) e una successiva condanna per falsità (fatto del 2013). Il ricorrente, per mezzo del difensore, denunciava erronea interpretazione/applicazione dell'art. 81 c.p., sostenendo che le condanne per appropriazione indebita e il successivo falso costituiscono prosecuzione di un unico disegno criminoso (stessa fattispecie di reato, ruoli apicali che consentivano il maneggio di denaro, modus operandi e finalità di incamerare somme indebitamente sottratte; la falsificazione sarebbe stata diretta a ottenere il dissequestro delle somme). Si chiedeva quindi il riconoscimento della continuazione e la riconsiderazione delle pene congiuntamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha condiviso la motivazione del Giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione per mancata sussistenza di un disegno unitario: ha richiamato la distanza temporale rilevante (circa quattro anni tra gli episodi), la disomogeneità delle modalità esecutive e degli oggetti delle appropriazioni (diversa qualità delle somme), la diversa collocazione societaria e le diverse persone offese, nonché l'assenza di elementi concreti e specifici allegati dall'appellante a sostegno della pretesa pianificazione unitaria. La Corte ha inoltre osservato l'onere probatorio dell'attore che invoca la continuazione e il divieto di riesame dei fatti di merito già decisi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
La Corte interpreta la norma come applicabile solo se sussistono elementi che dimostrino la riconducibilità dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria; la mera contiguità cronologica o l'identità della fattispecie non sono sufficienti. Gravoso onere di allegazione per il condannato.
Richiamato come titolo di reato per le condanne di appropriazione indebita; la Corte valuta le circostanze di contesto, oggetto delle somme e modalità esecutive per escludere l'identità del disegno criminoso.
artt. 476, 479 comma secondo, 482 cod. pen.
Richiamati in relazione alla sentenza irrevocabile per reati di falso; la Corte ha ritenuto che il falso, per come accertato, non fosse prevenibile né collegabile in modo concreto al piano criminoso delle appropriazioni al momento della prima condotta.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'onere di provare o almeno di allegare elementi concreti di un progetto criminoso unitario è a carico di chi invoca la continuazione ex art. 81 c.p.; non è sufficiente la mera somiglianza della fattispecie o la contiguità temporale.
- La distanza temporale tra reati omogenei non esclude di per sé la continuazione, ma rende necessario produrre ulteriori indici (modello esecutivo, identità di vantaggio illecito, collegamenti organizzativi, piani precedenti) per dimostrare il disegno unitario.
- La continuità è distinta dall'abitualità: l'identità di 'titolo di reato' e la reiterazione possono indicare una scelta di vita criminosa (habitualità) e non automaticamente un progetto criminoso unitario che giustifichi il cumulo favorevole previsto dall'art. 81 c.p.
- Non è consentito, in sede di esecuzione o di cassazione, riesaminare i fatti di merito già accertati in giudizio di cognizione per creare collegamenti nuovi non allegati precedentemente; il giudice dell'esecuzione valuta la sussistenza di indici sintomatici della programmazione unitaria.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è opportuno documentare in modo specifico e concreto elementi quali: pianificazione antecedente, ruoli organizzativi stabili, identità del profitto illecito perseguito, modalità operative coerenti e collegamenti funzionali tra i singoli episodi.
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