Cassazione Civile, Ordinanza n. 06467/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, sanzioni, interessi, compensi di riscossione e diritti di notifica, emessa in relazione a un atto di compravendita stipulato nel 1992. Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 39 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato un preteso giudicato esterno favorevole all’amministrazione, relativo all’applicabilità della proroga del termine per notificare la cartella ai sensi dell’art. 138, comma 3, l. n. 388/2000; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 25, comma 5, d.l. n. 244/1995 e dell’art. 138 l. n. 388/2000, sostenendo che la notifica della cartella era tempestiva perché la normativa sulle agevolazioni post-terremoto avrebbe consentito il recupero delle somme entro il 31 dicembre 2009. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico se e quando la questione del giudicato esterno fosse stata dedotta nei gradi di merito, né aveva provato l’effettiva formazione del giudicato; inoltre il preteso giudicato non poteva operare perché i giudizi evocati riguardavano parti diverse e, comunque, vertevano su questioni di diritto non automaticamente coperte da giudicato esterno. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la cartella era stata notificata il 10 novembre 2009 a fronte di un avviso di liquidazione notificato nel 1997, oltre il termine applicabile; inoltre la proroga non operava automaticamente, essendo subordinata alla fruizione delle agevolazioni o alla presentazione di apposita istanza, che nel caso non risultava né allegata né provata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva annullato la cartella di pagamento, rilevando da un lato l’inammissibilità/fondatezza negativa del motivo sul giudicato esterno per difetto di specificità, prova e identità soggettiva, dall’altro l’infondatezza del motivo sulla tempestività della cartella, perché la notificazione è avvenuta oltre il termine utile e la proroga invocata non era automatica. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione degli intimati; è stata invece applicata, ricorrendone i presupposti, la condanna dell’Agenzia al pagamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96 c.p.c. in combinato con l’art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta può fondare la valutazione dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
la Corte richiama la funzione sanzionatoria e deterrente della responsabilità aggravata; nel caso applica la condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
invocato come parametro del vizio di omessa pronuncia sul preteso giudicato esterno.
richiamato per sostenere l’efficacia del giudicato esterno, che la Corte esclude per difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio del ne bis in idem, ma non accolto.
art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di termini di notificazione della cartella.
art. 25, comma 5, d.l. n. 244 del 1995
richiamato per sostenere la tempestività del recupero mediante iscrizione a ruolo.
art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000
la Corte esclude che la disposizione determini automaticamente una proroga del termine per notificare la cartella.
richiamato come modifica dell’art. 138 l. n. 388/2000 nel quadro normativo invocato dall’amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile alle amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.
richiamato per affermare che il giudicato favorevole a uno dei coobbligati può giovare agli altri nei limiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione un giudicato esterno deve indicare specificamente dove la questione sia stata proposta nei gradi di merito, quali documenti la sorreggano e quando tali documenti siano stati prodotti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il giudicato esterno è opponibile solo entro i suoi limiti soggettivi e oggettivi: richiede identità di parti, petitum e causa petendi, non potendo una sentenza resa inter alios vincolare soggetti estranei al giudizio, salvo i casi espressamente previsti.
- Il giudicato esterno non copre automaticamente questioni di puro diritto se il preteso accertamento non sia riferibile a un identico rapporto tra le stesse parti; la mera identità della questione giuridica non basta a fondare il vincolo.
- Una proroga o sospensione dei termini di riscossione prevista da leggi speciali non opera automaticamente in favore del contribuente o dell’amministrazione se il relativo beneficio è subordinato a un’istanza o a una scelta facoltativa del soggetto interessato e tale istanza non risulti proposta.
- Ai fini della tempestività della cartella, rileva il termine previsto dalla disciplina speciale applicabile al caso concreto; se la notificazione avviene oltre tale termine, la pretesa è tardiva e la cartella è illegittima.
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