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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17296/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande di accertamento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In cassazione il ricorrente impugnava solo il rigetto della domanda umanitaria, proponendo due motivi. Tuttavia la Corte non esamina i motivi di merito perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale al difensore: la procura, apposta in calce al ricorso, indicava il decreto impugnato e la data del mandato, ma non conteneva la certificazione, da parte del difensore, che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Il ricorrente aveva depositato successivamente una memoria con una certificazione "postuma" del difensore, ma la Corte ritiene che essa non possa sanare il vizio perché la certificazione della data deve essere contestuale al rilascio della procura e interna alla procura stessa.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che la procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 deve contenere in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore; la certificazione successiva depositata in corso di causa non ha efficacia sanante. Non viene pronunciata condanna alle spese perché il Ministero non ha svolto difese. Viene inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiede la certificazione della data di rilascio della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato

    nei ricorsi per cassazione contro i decreti resi nei procedimenti di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificare specificamente tale posteriorità; la mancanza determina inammissibilità del ricorso

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla regola speciale dell'art. 35-bis, comma 13

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    menzionati nel passaggio relativo alla verifica di costituzionalità della disciplina speciale della procura, ritenuta non contrastante dalla Corte costituzionale

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    richiamati nel ragionamento sulla compatibilità costituzionale della disciplina della procura speciale

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati nel ragionamento sulla compatibilità costituzionale della disciplina della procura speciale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    richiamati nel ragionamento sulla compatibilità costituzionale della disciplina della procura speciale

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso i decreti pronunciati nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare da certificazione espressa del difensore.
  • La certificazione della data di rilascio della procura non è un adempimento meramente formale, ma un requisito sostanziale di validità della procura stessa nel giudizio di legittimità, la cui mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
  • La successiva attestazione del difensore depositata nel corso del giudizio non sana il difetto originario della procura, perché la certificazione deve essere contestuale al conferimento e inserita nello stesso atto di procura.
  • La disciplina speciale della procura nei giudizi di protezione internazionale introduce un requisito ulteriore rispetto alla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c., giustificato dall'esigenza di assicurare la specificità e la posteriorità del mandato per il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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