Cassazione Civile, Ordinanza n. 18908/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e al processo presentata da tutti i ricorrenti, rinuncia accettata dalla società resistente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un gruppo di ex dipendenti e superstiti beneficiari di storiche agevolazioni tariffarie sull'energia elettrica ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda proposta contro la società elettrica. La domanda mirava a ottenere la declaratoria di illegittimità della revoca e soppressione del beneficio tariffario, venuto meno a seguito di comunicazione aziendale del 15 ottobre 2015 e dell'accordo sindacale del 27 novembre 2015. La sentenza di merito aveva ritenuto legittimo il recesso della società dall'accordo aziendale del 2002, esclusa la configurabilità di diritti quesiti, e non censurabile l'accordo successivo che prevedeva una somma una tantum subordinata alla sottoscrizione di verbale di conciliazione. In Cassazione il ricorso era stato affidato a cinque motivi, ma nelle more tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e al processo, con successiva accettazione della controparte.
Norme richiamate
richiamato nel contesto dell'accordo che subordinava l'erogazione della somma una tantum alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione
la rinuncia al ricorso e al processo, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo
non espressamente indicato, ma la decisione dispone la compensazione delle spese
menzionato come fonte originaria del beneficio tariffario per i dipendenti delle aziende elettriche
c.c.l. Enel del 23.4.1996
ha abolito il beneficio per il personale assunto dall'1.7.1996, confermandolo per i dipendenti in servizio
verbale di accordo aziendale del 19.4.2002
ha confermato le agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.1996
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando provenga da tutte le parti ricorrenti ed sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e provvede sulle spese secondo le regole applicabili al caso concreto, potendo disporne la compensazione.
- La presenza di un accordo collettivo a tempo indeterminato può essere oggetto di recesso unilaterale, ma nel caso concreto tale questione non è stata decisa nel merito in cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
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