Cassazione Civile, Ordinanza n. 34531/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società commerciale, confermata in reclamo dalla Corte d'appello. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 5, 15 e 16 l.fall. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dovuto fondare la legittimazione della creditrice istante senza accertarne incidentalmente il credito, che era contestato e privo di titolo esecutivo; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 5 l.fall. per non avere considerato la sua asserita capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; con il terzo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'esistenza di un debito verso un terzo e la successiva estinzione dell'ipoteca giudiziale su un immobile; con il quarto ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello non avesse posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto integrato lo stato di insolvenza sulla base di un indebitamento complessivo molto rilevante, desumibile da domande di ammissione al passivo, debiti erariali, bilancio e attivo stimato dal curatore, con commesse future non adeguatamente provate e con beni rilevanti già gravati da ipoteca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva il tema della legittimazione della creditrice, ma si risolveva in una contestazione dell'esistenza e consistenza del credito, che non equivale alla sua inesistenza; ha poi ritenuto inammissibili i restanti motivi perché diretti a contestare valutazioni di merito sulla situazione debitoria e patrimoniale della società, valutazioni non sindacabili in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione dell'art. 115 c.p.c., profili qui non ricorrenti. In particolare, la Corte ha ribadito che, ai fini dell'art. 5 l.fall., l'insolvenza va accertata in termini complessivi e strutturali, considerando i debiti ragionevolmente certi anche se contestati e l'attivo in rapporto alla concreta attitudine a soddisfare tempestivamente le obbligazioni. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese in favore della parte costituita e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
definisce lo stato di insolvenza come incapacità strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni scadute; la valutazione deve essere complessiva, considerando debiti e attivo nella loro concreta idoneità solutoria.
richiamato nel primo motivo come norma sulla fase prefallimentare e sulla legittimazione nel procedimento.
richiamato nel primo motivo come norma del procedimento fallimentare.
la disciplina del doppio conforme di cui all'art. 348-ter c.p.c. non si applica al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, che ha un peculiare effetto devolutivo e consente fatti nuovi.
può essere violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione comparativa del materiale probatorio.
richiamato per chiarire che la valutazione del maggior o minor peso delle prove è attività rimessa al giudice di merito e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.
la disciplina del cosiddetto doppio conforme non si applica al reclamo fallimentare.
i motivi che prospettano violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti contro apprezzamenti di merito.
richiamato implicitamente nella parte dedicata alla prova dello stato di insolvenza, che richiede un accertamento complessivo dei debiti e dell'attivo.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non opera la regola del doppio conforme dell'appello, poiché il procedimento ha un autonomo effetto devolutivo e consente l'allegazione di fatti nuovi.
- Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, il giudice deve valutare in modo complessivo la situazione economico-patrimoniale dell'imprenditore, considerando tutti i debiti ragionevolmente certi e l'attivo in rapporto alla sua concreta capacità di soddisfare tempestivamente le obbligazioni.
- La contestazione dell'esistenza o della quantificazione di un credito non equivale alla sua inesistenza e non esclude, di per sé, che quel credito possa essere considerato nel giudizio di insolvenza se il giudice ne ritenga incidenter tantum la ragionevole certezza e l'entità.
- La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non è invece configurabile quando si censuri la mera valutazione del materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei rigorosi termini di legge.
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