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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21897/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comodante)

La controversia

Il proprietario di un fabbricato e di alcuni terreni, concessi in comodato precario a una sorella e alla società di cui la sorella era socia accomandataria, aveva chiesto la restituzione dei beni ex art. 1810 c.c. per sopravvenuta necessità di riottenerne la disponibilità e per metterli a reddito, domandando anche il risarcimento del danno da mancata restituzione. Le convenute si erano opposte e avevano dedotto la pendenza, davanti al medesimo Tribunale, di un giudizio di divisione ereditaria nel quale si discuteva se gli immobili fossero entrati nel relictum del padre comune, per asserita donazione indiretta, o se dovessero comunque essere collazionati. Il Tribunale aveva sospeso il giudizio di rilascio ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la causa divisoria. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza articolando tre censure: 1) insussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, perché l’eventuale esito della divisione ereditaria avrebbe inciso solo su rapporti interni tra coeredi e, al più, su obblighi di collazione di valore, non sulla proprietà e quindi sull’azione di restituzione del comodato; 2) ulteriore errore per non aver considerato che sull’immobile gravava ipoteca e che, in tal caso, la collazione sarebbe solo per imputazione e non in natura; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 274 c.p.c., perché, a voler ritenere la pregiudizialità, i due giudizi pendevano davanti al medesimo ufficio giudiziario e non si sarebbe potuta disporre la sospensione, dovendosi semmai procedere alla riunione o alla rimessione al capo dell’ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento, ha ritenuto illegittima la sospensione disposta dal Tribunale e ha ordinato la prosecuzione del giudizio. Ha valorizzato in via decisiva il terzo motivo, osservando che, quand’anche fosse ipotizzabile un nesso di pregiudizialità tra i due giudizi, la sospensione ex art. 295 c.p.c. non era comunque consentita poiché il giudizio asseritamente pregiudicante era pendente davanti al medesimo Tribunale; in una simile situazione, secondo la giurisprudenza richiamata, il rimedio eventualmente corretto è la riunione dei procedimenti, non la sospensione del processo asseritamente pregiudicato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle resistenti, con liquidazione in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 1810 c.c.

    richiamato come base della richiesta di restituzione del comodato senza termine, in presenza di necessità del comodante di riottenere il bene

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è legittima quando il giudizio asseritamente pregiudicante pende davanti al medesimo ufficio giudiziario; in tale ipotesi non opera la sospensione ma, semmai, la riunione

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito del giudizio promosso per il rilascio e il risarcimento del danno

  • art. 746 c.c.

    richiamato per sostenere che l’eventuale collazione avrebbe riguardato il valore o, in talune ipotesi, la scelta dell’erede beneficiato, ma non muta automaticamente la titolarità del bene nel giudizio di rilascio

  • art. 746, comma 2, c.c.

    evocato dal ricorrente per sostenere che, in presenza di ipoteca, la collazione sarebbe comunque per imputazione e non in natura

  • art. 274 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma che, in presenza di cause pendenti davanti allo stesso ufficio, avrebbe potuto giustificare la riunione e non la sospensione

  • artt. 769, 1418, comma 2, e 1325 c.c.

    citati nel giudizio divisorio come norme su cui le resistenti fondavano le domande di nullità della pretesa liberalità per difetto di causa/formalità

  • art. 737 c.c.

    richiamato nel giudizio divisorio quale fondamento della domanda subordinata di collazione

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere disposta quando il giudizio ritenuto pregiudicante è pendente davanti al medesimo ufficio giudiziario del processo asseritamente pregiudicato; in tale situazione la questione può semmai essere affrontata con la riunione dei procedimenti.
  • Ai fini della sospensione per pregiudizialità tecnica occorre verificare che la decisione del processo pregiudicante sia logicamente e giuridicamente antecedente e idonea a vincolare l’esito del processo pregiudicato; se l’incidenza dedotta riguarda solo rapporti interni o profili di valore, e non la situazione giuridica azionata, la sospensione non è giustificata.
  • Nel giudizio di rilascio del bene concesso in comodato, la mera pendenza di una controversia ereditaria o di collazione non legittima automaticamente la paralisi del processo, se essa non incide in modo diretto e tecnico sulla titolarità o sul diritto alla restituzione fatto valere dal comodante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniComodatoDivisione ereditaria
RamiProcesso civileContrattiSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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