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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 839/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14/09/2020 per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'imputato ha contestato il vizio di motivazione sostenendo che la Corte non avrebbe considerato che una condanna da patteggiamento era risalente nel tempo e che due decreti penali risultanti dal casellario riguardavano fatti per i quali la pena era stata estinta o la fattispecie depenalizzata. Ha inoltre censurato un errore materiale nel dispositivo, che riferiva il "Tribunale di Pistoia" anziché quello di Firenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha escluso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, appuntando che il giudizio prognostico ex art. 164 c.p. e la valutazione ex art. 133 c.p. possono tener conto anche di precedenti condanne riferite a reati poi depenalizzati. La Cassazione ha inoltre qualificato l'errato riferimento al "Tribunale di Pistoia" come mero errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; ha disposto la correzione della parte dispositiva e motivazionale della sentenza impugnata sostituendo "Tribunale di Pistoia" con "Tribunale di Firenze". Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. 74/2000

    Norma del reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; citata per indicare la fattispecie originaria di condanna.

  • art. 164 cod. pen.

    Il giudizio prognostico per la concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sulla valutazione dei precedenti penali e giudiziari dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Le circostanze ai fini della determinazione della pena (e quindi l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche) possono tener conto dei precedenti penali, compresi quelli relativi a reati poi depenalizzati, in quanto indicativi della propensione a violare la legge.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nella sentenza (es. riferimento erroneo al Tribunale di Pistoia anziché Firenze) senza che ciò determini la nullità della pronuncia.

Massime di principio

  • Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.), il giudice può legittimamente valutare precedenti condanne, anche relative a reati successivamente depenalizzati, come elementi ostativi alla prognosi favorevole sulla non reiterazione del reato.
  • I precedenti penali, incluse condanne per reati depenalizzati, possono essere rilevanti anche nella determinazione della pena e nel mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) se indicano una predisposizione a violare la legge.
  • La mera anzianità temporale di una condanna o l'estinzione/formale depenalizzazione non esclude automaticamente che il giudice ne tragga rilievo per valutazioni prognostiche e di pericolosità; occorrono elementi positivi e motivati per ritenere superata la rilevanza dei precedenti.
  • Errori materiali nella indicazione del giudice o del luogo (es. indicazione di un tribunale diverso) possono essere corretti ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e non determinano, di per sé, la nullità della sentenza.

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