Cassazione Civile, Ordinanza n. 21469/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2007. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo nulla la notificazione degli atti impositivi per l’omessa indicazione della data nella relata consegnata al destinatario; la CTR aveva confermato tale decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., sostenendo che la data di notificazione risultava dall’originale dell’atto restituito al notificante, mentre la copia consegnata al contribuente ne era priva. Secondo la ricorrente, la relata sull’originale, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso e, in assenza di tale querela, non poteva essere disconosciuta; inoltre, la mancanza della data sulla copia non determinava nullità della notificazione, soprattutto perché il contribuente aveva comunque avuto effettiva conoscenza dell’atto, tanto da impugnarlo tempestivamente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la divergenza tra la relata apposta sull’originale restituito al notificante e quella della copia consegnata al destinatario non comporta, di per sé, nullità della notificazione né consente l’annullamento dell’avviso di accertamento per il solo fatto che la data sia indicata nell’originale e non nella copia. In presenza di notificazione correttamente pervenuta nella sfera di conoscenza o conoscibilità legale del contribuente, l’amministrazione può provare il rispetto dei termini di legge mediante l’originale; il contribuente conserva la possibilità di difendersi impugnando l’atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla notificazione; la sua violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che la sola omissione della data nella copia comporti nullità se la notificazione risulta perfezionata e provata dall’originale.
Richiamato con riferimento al regime delle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non integri una nullità invalidante dell’avviso notificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per evidenziare che, una volta conosciuto o conoscibile l’atto impositivo, il contribuente può esercitare il diritto di difesa mediante ricorso al giudice tributario.
Massime di principio
- In caso di difformità tra la data riportata nella relata di notifica dell’originale restituito al notificante e quella eventualmente risultante sulla copia consegnata al destinatario, si configura un conflitto tra atti pubblici che, per essere risolto in senso contrario a uno di essi, richiede querela di falso della parte interessata.
- La mancata indicazione della data nella copia dell’atto consegnata al destinatario non determina, di per sé, la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento se la notificazione risulta comunque perfezionata e l’atto è pervenuto nella sfera di conoscenza o conoscibilità legale del destinatario.
- L’eventuale omissione della data nella copia può incidere semmai sulla prova del rispetto di termini decadenziali o sull’esercizio di facoltà conseguenti alla conoscenza dell’atto, ma non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto impositivo.
- Quando il destinatario abbia comunque avuto effettiva conoscenza dell’atto e sia stato in grado di impugnarlo, manca un pregiudizio difensivo idoneo a giustificare l’invalidità della notificazione.
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