Cassazione Civile, Ordinanza n. 28992/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una lite societaria in cui il ricorrente aveva chiesto, in via principale, l'accertamento della propria qualità di socio di una società semplice agricola per una quota maggioritaria, deducendo di avere effettuato conferimenti di denaro e di avere svolto attività rilevante per la società; in subordine aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di tre preliminari di cessione di quote. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata, e in sede di legittimità la Corte aveva respinto il ricorso, ritenendo, tra l'altro, non dimostrata l'attribuzione della quota e non configurabile la qualità di socio in capo all'usufruttuario della quota. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha denunciato cinque asseriti errori revocatori ex art. 395, n. 4, c.p.c.: un travisamento dell'intera fattispecie e della materia del contendere; l'omesso esame e l'errata lettura di un motivo volto a contestare la mancata nomina del curatore speciale della società contumace; l'omesso esame e l'errata lettura di un motivo sulla legittimazione della socia costituita a contraddire per la società; l'omesso esame e l'errata lettura del motivo relativo alle prove documentali e al carattere dei versamenti; l'omesso esame e l'errata lettura del motivo sull'asserito annullamento implicito dei contratti preliminari. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la Cassazione avesse percepito erroneamente i motivi del ricorso originario e la reale questione controversa, che a suo dire non riguardava la sua qualità di socio in sé, ma solo l'incremento della partecipazione societaria fino alla quota indicata nei preliminari.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili, perché i motivi deducevano non un errore di fatto revocatorio, ma errori di valutazione e di interpretazione dei motivi del precedente ricorso per cassazione e della fattispecie controversa. Ha ribadito che il rimedio revocatorio contro le decisioni della Cassazione è ammesso solo per errore materiale o di fatto risultante dagli atti interni del giudizio di legittimità, nei limiti di una svista percettiva immediatamente verificabile e non su questioni già controverse o su apprezzamenti giuridici. Ha inoltre osservato che la questione della qualità di socio dell'usufruttuario e, più in generale, della qualità di socio del ricorrente era stata effettivamente oggetto del contendere e affrontata nei precedenti gradi e nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese, mentre la richiesta di condanna per lite temeraria formulata dalla resistente non risulta accolta nel dispositivo riportato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è consentita solo per errore materiale o errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nei limiti degli atti interni esaminati dalla Corte.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione meramente percettiva di un fatto decisivo risultante dagli atti, non in un errore di giudizio, di valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali.
Richiamato come base della domanda subordinata di esecuzione in forma specifica dei preliminari di cessione delle quote.
Richiamato dalla resistente per la richiesta di condanna per lite temeraria, senza che dal testo emerga accoglimento.
Richiamato nel merito della vicenda societaria per escludere che la nomina ad amministratore consenta, di per sé, di ritenere acquisita la qualità di socio.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando la decisione dipenda da una svista percettiva immediatamente verificabile sugli atti interni del giudizio di legittimità, e non quando si contesti l'interpretazione dei motivi di ricorso o la valutazione giuridica della vicenda.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto l'apparenza del travisamento del fatto, miri in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del contenuto dei motivi di ricorso o la qualificazione della controversia operata dalla Corte.
- L'errore revocatorio non è configurabile se il punto asseritamente travisato era comunque controverso ed è stato esaminato e deciso, anche solo con motivazione sintetica o incidentale.
- Nel giudizio di revocazione contro una decisione di cassazione, il vizio deve riguardare atti e questioni interni al giudizio di legittimità; non è sufficiente dedurre errori ascrivibili ai precedenti gradi di merito.
- In una lite societaria, la qualità di socio non si ricava automaticamente dalla titolarità di diritti sull'usufrutto della partecipazione, poiché l'usufruttuario può essere titolare di diritti patrimoniali e amministrativi ma non entra per ciò solo nel contratto sociale.
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