Cassazione Civile, Ordinanza n. 35085/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Lecce, del ricorso di una società per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., accordo cui si era opposta l'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale aveva ritenuto che il piano si reggesse in sostanza sul cram down fiscale, perché l'adesione del Fisco era decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta, e aveva negato l'omologazione valorizzando il fatto che il dissenso dell'Erario fosse motivato dal sistematico e deliberato inadempimento fiscale dell'impresa. La Corte d'appello di Lecce, invece, aveva accolto il reclamo della società, ritenendo che il giudice dovesse omologare l'accordo quando la proposta fosse economicamente più conveniente per il creditore pubblico rispetto alla liquidazione giudiziale, sulla base della relazione del professionista attestatore, indipendentemente dal fatto che il diniego dell'amministrazione fosse fondato su un reiterato inadempimento fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 182-bis e 182-ter l. fall., sostenendo che il cram down non possa operare quando il diniego del Fisco sia ragionevolmente e specificamente motivato, specie in presenza di condotte evasive deliberate; 2) violazione dell'art. 182-bis, comma 2, l. fall., assumendo che non risultasse il deposito nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione; 3) nullità del decreto per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la relazione dell'attestatore senza spiegare adeguatamente i presupposti dell'omologa forzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che, nelle procedure di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, la ratio concorsuale prevale su quella fiscale e che il tribunale deve disporre l'omologazione forzata quando il credito tributario sia decisivo per il raggiungimento della soglia del 60% e la proposta risulti conveniente per l'amministrazione rispetto alla liquidazione, secondo l'attestazione del professionista; le ragioni del dissenso dell'Erario non impediscono di per sé il cram down, salvo ipotesi di frode, non dedotte nel caso di specie. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato la relazione dell'attestatore e spiegato, in modo sufficiente, la fattibilità del piano e la convenienza della proposta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto non trattata nei giudizi di merito, relativa al mancato deposito nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
comma 4; comma 5; comma 2
L'omologazione forzata dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale è ammessa quando il credito dell'amministrazione sia decisivo per il raggiungimento della percentuale legale e la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base dell'attestazione del professionista; il giudice non può valorizzare le ragioni del diniego fiscale se non nei limiti di eventuali fattispecie fraudolente.
La transazione fiscale è inserita nella disciplina generale delle procedure concorsuali e opera come sub-procedimento funzionale alla ristrutturazione della crisi d'impresa, secondo una logica di bilanciamento tra interesse fiscale e interesse concorsuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice, anche mediante richiamo e verifica della relazione del professionista attestatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio prospettato per la dedotta violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio prospettato per la dedotta nullità del provvedimento per motivazione apparente o mancante.
È il termine richiamato per la proposizione del ricorso, ritenuto rispettato tenendo conto della sospensione feriale.
La sospensione feriale dei termini si applica alle procedure concorsuali diverse da quelle fallimentari, in assenza di istanza di fallimento.
Esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimento, richiamando l'art. 92 r.d. 12/1941.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata nella decisione.
Massime di principio
- Nelle procedure di accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, la funzione dell'istituto è essenzialmente concorsuale: l'interesse fiscale del creditore pubblico è bilanciato con l'interesse alla continuità o alla regolazione della crisi dell'impresa.
- Il giudice deve disporre l'omologazione forzata quando il credito tributario è decisivo per il raggiungimento della soglia legale e la proposta risulta più conveniente per l'amministrazione rispetto alla liquidazione, sulla base dell'attestazione del professionista; il mero dissenso motivato dell'Erario non impedisce di per sé il cram down.
- Le ragioni dell'infedeltà fiscale del debitore non costituiscono, da sole, un ostacolo all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, salvo che siano dedotte e provate specifiche ipotesi di frode idonee a incidere sulla procedura.
- La motivazione del provvedimento è sufficiente quando, pur sintetica, dà conto dell'esame della relazione dell'attestatore e rende percepibile l'iter logico seguito dal giudice nella verifica di fattibilità e convenienza.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove di fatto che non risultino esaminate nei gradi di merito, come la deduzione del mancato deposito di atti presso il registro delle imprese.
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