Cassazione Penale, Sentenza n. 19931/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 06/10/2023: Bessas ha dedotto violazione di norme processuali e vizio di motivazione collegati alla dichiarazione di assenza in appello, sostenendo che la sua permanenza presso il CARA di Ponte Galeria e la richiesta di partecipare all'udienza (anche in videoconferenza) configuravano un impedimento legittimo alla comparizione, cui il giudice avrebbe dovuto far fronte ordinando la traduzione o rinviando l'udienza; ha inoltre contestato il rigetto di una eccezione di nullità della pronuncia di primo grado. Soudani ha censurato la valutazione della Corte d'appello sulla credibilità della persona offesa e del teste Pollini, ritenendola contraddittoria e insufficiente, e ha impugnato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Bessas: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bessas Salah Eddine e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo. Ha invece dichiarato inammissibile il resto del ricorso di Bessas (per carenza di specificità su punti diversi dal vizio dichiarato fondato). Per quanto riguarda Soudani, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e per non consentita rivalutazione del merito; conseguentemente Soudani è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
Rilevanza della comunicazione/documentazione dello stato di impedimento: la Corte ha applicato il principio per cui la documentata o comunque comunicata restrizione della libertà di movimento integra un impedimento legittimo a comparire e impone misure (traduzione o rinvio) per garantire il diritto di partecipazione.
Norma sulla dichiarazione di assenza in udienza; la Corte ha osservato che la celebrazione in assenza è illegittima se ricorre un impedimento oggettivo non superato dalle garanzie procedurali (es. traduzione o videoconferenza).
Collegata alla disciplina della dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto che l'assenza di garanzie per la partecipazione dell'imputato detenuto o trattenuto in struttura amministrativa rende illegittima la celebrazione in sua assenza.
Sez. U, sent. Costantino (n. 7635 del 30/09/2021)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio: la restrizione della libertà dell'imputato, documentata o comunicata, costituisce impedimento legittimo che impone al giudice l'ordine di traduzione e, se necessario, il rinvio dell'udienza; principio applicato anche in caso di detenzione a fini amministrativi (es. CARA).
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non basta; l'applicazione della diminuente richiede elementi positivi che la difesa non ha efficacemente dimostrato.
Regola generale sulla determinazione della pena e valutazione delle circostanze; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, che ha escluso elementi positivi per le attenuanti, non sia viziata in modo da giustificare la cassazione.
Norma che consente la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare Soudani alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme sostanziali penali indicate nella rubrica dei capi di imputazione originari; citate come riferimento al capo a) per il quale la Corte d'appello aveva rideterminato la pena.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla esposizione dei motivi nel ricorso in Cassazione (sintesi dei motivi nei limiti necessari per la motivazione).
Massime di principio
- La detenzione o la restrizione della libertà dell'imputato, se documentata o comunque comunicata al giudice, configura un impedimento legittimo alla comparizione: il giudice deve ordinare la traduzione dell'imputato o, se ciò non è eseguibile per la data fissata, rinviare l'udienza e disporre il rinnovo dell'avviso.
- La celebrazione del giudizio in assenza dell'imputato è illegittima quando l'assenza è dovuta a un impedimento obiettivo (anche in strutture di trattenimento amministrativo) e non è stata garantita la partecipazione mediante traduzione o videoconferenza.
- In Cassazione sono inammissibili censure meramente alternative o volte a ottenere una diversa valutazione del merito/fatti (es. criticare la credibilità di testi) se non vengono denunciati vizi di motivazione, contraddittorietà o manifestissima illogicità della decisione di merito.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis non è più sufficiente la sola incensuratezza.
- Per opporre con successo una nullità o eccezione relativa alla dichiarazione di assenza è necessario indicare elementi concreti già presenti negli atti che dimostrino l'impedimento e la tempestiva eccezione da parte della difesa; la documentazione negli atti può essere valutata d'ufficio dal giudice di legittimità quando rilevante per il vizio denunciato.
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