Cassazione Civile, Ordinanza n. 07646/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fallita)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società per azioni interamente partecipata da un ente pubblico, pronunciata dal Tribunale di Roma dopo l'apertura di un procedimento di concordato preventivo con riserva e sull'istanza della debitrice, con adesione del pubblico ministero, in ragione della riconosciuta qualità di imprenditore commerciale e dell'accertato stato di insolvenza. La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo del Ministero dello sviluppo economico, ritenendo che la natura di società in house providing non escludesse la fallibilità, anche alla luce dello ius superveniens rappresentato dall'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016. In Cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 175/2016, sostenendo che la norma sopravvenuta non fosse applicabile ratione temporis al giudizio pendente; 2) violazione degli artt. 2, lett. d) e n), 14 e 16 del medesimo decreto, contestando la riconduzione delle società in house nell'ambito delle società a partecipazione pubblica assoggettate alla disciplina concorsuale. Alcuni soggetti privati e la società Reale Immobili hanno proposto atti qualificati dalla Corte come ricorsi incidentali adesivi, aventi la medesima finalità di rimozione della sentenza sfavorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha qualificato come ricorsi incidentali adesivi anche gli atti depositati dai coimpugnanti, dichiarando anch'essi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse, osservando che, comunque, la questione dell'applicabilità temporale dell'art. 14 d.lgs. n. 175/2016 era irrilevante, perché la società partecipata pubblica conserva natura privatistica e le società in house restano centri autonomi di imputazione di rapporti, assoggettati al regime ordinario delle società di capitali e, quindi, alla fallibilità ove svolgano attività commerciale. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito. Le spese sono state compensate, in considerazione del consolidamento successivo dell'orientamento richiamato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Invocato per contestare l'applicazione temporale della norma sopravvenuta; la Corte ne ha ritenuto irrilevante l'esame ai fini del decidere, per difetto di interesse del ricorrente sul punto.
Richiamato come norma sopravvenuta che esplicita l'assoggettamento delle società pubbliche e in house alla disciplina del concordato preventivo e del fallimento; la Corte lo legge come conferma della riconduzione delle società a partecipazione pubblica al regime civilistico ordinario.
È interpretato nel senso che esclude dall'area della concorsualità gli enti pubblici, ma non le società pubbliche, le quali restano fallibili se esercitano attività commerciale.
art. 2, lett. d) d.lgs. n. 175/2016
Richiamato nel motivo assorbito per contestare la qualificazione delle società in house tra le società a partecipazione pubblica; la Corte non esamina nel merito per assorbimento.
art. 2, lett. n) d.lgs. n. 175/2016
Richiamato nel motivo assorbito in relazione alla nozione di società in house; non esaminato nel merito.
Richiamato nel motivo assorbito; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La società di capitali partecipata da un ente pubblico conserva natura di soggetto di diritto privato, poiché l'identità pubblica del socio non incide sulla soggettività e sulle vicende della società.
- Anche la società in house, pur soggetta a controllo analogo e a un'influenza dominante dell'ente pubblico, resta un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici distinto dall'amministrazione partecipante.
- L'ente pubblico, quando agisce come socio della società in house, può incidere sul funzionamento della società solo mediante gli strumenti del diritto societario e non attraverso poteri autoritativi o discrezionali pubblicistici.
- Le società pubbliche che svolgono attività commerciale sono assoggettate alle ordinarie regole delle società di capitali e, quindi, alla disciplina concorsuale, compreso il fallimento, mentre l'esclusione dall'area concorsuale riguarda gli enti pubblici e non le società da essi partecipate.
- L'assoggettamento delle società pubbliche al fallimento risponde anche a esigenze di uguaglianza, tutela dell'affidamento dei terzi e parità concorrenziale tra operatori del mercato.
- Un motivo di ricorso che investa una questione priva di incidenza concreta sull'esito della controversia è inammissibile per carenza di interesse.
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