Cassazione Civile, Ordinanza n. 13788/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (donatarie)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra coeredi/comproprietari su un fondo sito in Salaparuta, contrada Maragisi S. Fara, in cui era stata proposta opposizione alla richiesta di usucapione ex art. 1159-bis c.c. avanzata da due soggetti che si assumevano detentori del bene in base a una donazione del 13 marzo 1994. Nel corso del giudizio era stata anche contestata la validità/efficacia della donazione, poiché la donante non era proprietaria del bene, e si era chiesta la divisione del compendio comune. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e disposto la divisione in natura del fondo, mentre l'appello era stato riassunto dopo un primo giudizio di cassazione. La Corte d'appello, in riforma parziale, aveva dichiarato nullo e inefficace l'atto di donazione, confermato la divisione del fondo tra i condividenti e condannato le appellanti al pagamento delle spese. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto le spese a loro carico nonostante la pretesa reciproca soccombenza; 2) violazione del DM n. 55/2014, dell'art. 11 preleggi, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2233, comma 2, c.c. per liquidazione eccessiva delle spese della fase di cassazione/legittimità, specie per inclusione di una fase non dovuta e per importi superiori ai massimi; 3) violazione del DM n. 55/2014, dell'art. 60, comma 4, r.d.l. n. 1578/1933, dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2233, comma 2, c.c. per liquidazione eccedente i massimi tariffari nella fase di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto solo parzialmente il secondo motivo limitatamente alla fase decisionale del giudizio di legittimità, ha rigettato il terzo motivo, ha cassato la sentenza solo in parte e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi per la fase decisionale del precedente giudizio di cassazione in euro 670,00, confermando per il resto la liquidazione delle spese e compensando le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo relativo alla soccombenza e alla regolazione delle spese, ha accolto parzialmente il secondo motivo perché la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità comprendeva una fase non dovuta e superava i limiti tariffari, e ha rigettato il terzo motivo perché la liquidazione delle spese di appello, pur incrementata per il numero delle parti assistite, risultava comunque contenuta nei limiti applicabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione al capo sulle spese del precedente giudizio di legittimità; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito limitatamente a tale voce, liquidando per la fase decisionale euro 670,00 oltre accessori e confermando il resto della liquidazione operata dal giudice di rinvio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la soccombenza solo parziale delle ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato come titolo della domanda di usucapione speciale del bene controverso; la Corte non si sofferma sulla sua disciplina sostanziale ma sul contesto processuale in cui era stata proposta la domanda.
la regolazione delle spese va effettuata guardando all'esito complessivo della lite; la compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
i parametri forensi si applicano alla liquidazione giudiziale quando questa interviene dopo l'entrata in vigore del decreto; la liquidazione deve rispettare le fasi previste dallo scaglione di valore e non può includere una fase non contemplata, salvo gli aumenti consentiti per la pluralità di assistiti.
art. 11 preleggi
richiamato per contestare l'applicazione temporale dei parametri forensi; la Corte chiarisce che conta il momento della liquidazione giudiziale e, per il giudizio di impugnazione, la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello.
richiamato come parametro per la determinazione del compenso professionale, da coordinare con i parametri tariffari applicabili ratione temporis.
in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione investito della liquidazione delle spese può provvedere anche sulle spese del grado precedente applicando la disciplina vigente al momento della decisione d'appello.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
consente l'aumento del compenso unico quando l'avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale; il giudice deve motivare sia se riconosce sia se nega l'aumento.
richiamato quale parametro che ha incrementato le percentuali di aumento per la pluralità di assistiti, utilizzato dalla Corte per giustificare la liquidazione effettuata nel giudizio di appello.
art. 60, comma 4, r.d.l. n. 1578/1933
invocato per censurare il superamento dei massimi tariffari; la Corte esclude la violazione perché la liquidazione, tenuto conto degli aumenti per pluralità di parti, resta entro i limiti consentiti.
Massime di principio
- Nella regolazione delle spese di lite, la soccombenza va apprezzata in relazione all'esito complessivo del giudizio e non solo all'esito di uno specifico grado o al numero dei motivi accolti o rigettati.
- Il potere del giudice di negare la compensazione, totale o parziale, delle spese è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto dalla valutazione della soccombenza.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i parametri vigenti al momento della decisione che li liquida; se la liquidazione riguarda anche le spese del grado precedente in seguito a riforma, si applica la disciplina vigente al momento della sentenza di appello.
- Non possono essere liquidate voci o fasi non previste dal parametro applicabile allo scaglione di valore; l'eventuale aumento per pluralità di assistiti è ammesso solo nei limiti normativamente consentiti e deve essere motivato.
- In presenza di una liquidazione che superi i limiti tariffari solo in parte, la cassazione può limitarsi a correggere la voce erronea e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
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