Cassazione Civile, Sentenza n. 6693/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006: l'Agenzia contestava la deduzione di costi ritenuti relativi a fatture per operazioni inesistenti emesse da Cibermedica s.r.l. (fattura per €1.300.001). L'ufficio aveva rilevato un consistente quadro indiziario (assenza di data certa nel contratto tra le società, presunti pagamenti in contanti di rilevanti importi, collegamenti personali tra le società, uso di locali della S.A.M. da parte di Cibermedica, mancanza di autorizzazione/accreditamento della Cibermedica e successiva messa in liquidazione di quest'ultima). La contribuente ha prodotto documentazione (elenco prestazioni con dati dei pazienti) e ha sostenuto l'effettività delle prestazioni e pagamenti in contanti. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto prodotta prova dell'effettività, ma l'Agenzia ha censurato la sentenza di appello per carenza di motivazione e per errata applicazione delle norme sulla prova (art.109 TUIR, art.2697 c.c.), deducendo che la sola regolarità contabile non prova l'effettività delle operazioni gravate da forti indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (viziosa, carente e lacunosa motivazione della sentenza di appello), assorbendo il secondo motivo. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse scarna e non spiegasse quali documenti fossero stati valutati né in che modo avessero neutralizzato il quadro indiziario evidenziato dall'amministrazione. Ha affermato che la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello espone, anche sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione di primo grado; nel caso di specie ciò non è avvenuto. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ.
Fondamento per la censura della sentenza d'appello per vizio di motivazione: la Corte ha invocato questa norma per cassare la decisione quando la motivazione è omessa o apparente e non permette il controllo del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali (art.109 TUIR e art.2697 c.c.); la Corte ha però assorbito questo motivo dopo aver accolto il vizio di motivazione.
Regola l'onere della prova. Dalla sentenza emerge che, nelle controversie tributarie, il giudice deve valutare e motivare come gli elementi probatori contrapposti (documentazione contabile e indizi gravanti) siano stati pesati rispetto a questo onere.
art.109 DPR 917/1986 (T.U.I.R.)
Richiamato in relazione ai profili di deducibilità/prova dei costi contestati: la ricorrente sosteneva che la CTR avesse interpretato erroneamente le norme fiscali riguardanti l'effettività dei costi, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per essere intervenuta sul vizio motivazionale.
art.132 c.p.c. e art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Principi sul dovere di motivazione delle decisioni giudiziali; la Corte li ha richiamati nel censurare la scarsa ed inesauriente motivazione della sentenza di appello.
Cass. 4 aprile 2017 n.9105 (giurisprudenza)
Richiamata quale principio consolidato secondo cui la motivazione deve indicare gli elementi da cui il giudice ha tratto il convincimento e disporre di una disamina logica e giuridica sufficiente a permettere il controllo della decisione.
Cass. n.28139/2018 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello espone, anche sinteticamente, le ragioni per cui si uniforma alla decisione di primo grado; la mancata spiegazione giustifica la cassazione.
Cass. n.38950/2021 (giurisprudenza)
Principio sulla limitata efficacia vincolante di sentenze riguardanti diverse annualità d'imposta: un giudicato relativo a un anno successivo non vincola automaticamente su anno diverso, salvo elementi costitutivi aventi carattere permanente.
Massime di principio
- Una sentenza di merito deve contenere una motivazione sufficiente e riferita agli elementi di fatto e di diritto: affermazioni generiche o tautologiche non reggono in Cassazione.
- La motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice d'appello espone le ragioni per cui condivide la decisione di primo grado; altrimenti la decisione può essere cassata per carenza motivazionale.
- Quando l'amministrazione fiscale prospetta un consistente quadro indiziario (assenza di data certa nei contratti, pagamenti in contanti rilevanti, collegamenti societari, uso di locali comuni, mancato accreditamento, messa in liquidazione dell'emittente), il giudice deve valutare e motivare punto per punto l'idoneità degli indizi a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
- La prova dell'effettività delle operazioni contestate in ambito tributario richiede elementi specifici e tracciabili (es. elenco delle prestazioni con dati identificativi, documentazione che dimostri la riscossione e la tracciabilità dei pagamenti, contratti con data certa); la sola regolarità contabile può risultare insufficiente davanti a forti indizi contrari.
- Se la decisione di merito è viziata nella motivazione, la Corte di legittimità può cassare senza entrare nel merito sostanziale della controversia e rinviare per nuovo esame, con conseguente rischio per la parte che aveva ottenuto la conferma in secondo grado.
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