Cassazione Penale, Sentenza n. 13394/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p. con riferimento alla mancata motivazione specifica sulla durata della sospensione della patente (anni 3), contestata come parametrata oltre la media edittale; il difensore deduce vizio di motivazione con unico motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur non essendo espressamente illustrata la ragione della scelta della durata della sospensione, tale motivazione si evince dalla parte della sentenza che descrive la condotta dell'imputato: l'oltrepassamento volontario della striscia e la manovra di svolta in punto particolarmente pericoloso con scarsa visibilità, violazione dell'art. 146 c.d.s. e causa dell'incidente mortale (con concorso della vittima). Perciò la motivazione è congrua e idonea a giustificare anche la durata della sanzione amministrativa accessoria. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina la sentenza emessa in accordo tra le parti o la definizione abbreviata: la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; nel caso è stato contestato tale reato e applicata all'imputato la circostanza attenuante prevista dal comma 7.
comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta all'imputato che ha influito sulla determinazione della pena detentiva (ottemperamento alla pena richiesta di otto mesi).
Norma cautelare sul comportamento in corrispondenza di linee di demarcazione e manovre; la violazione (oltrepassare la striscia e svolta in punto pericoloso) è stata ritenuta fattore grave che giustifica la durata della sanzione accessoria (sospensione patente).
Massime di principio
- La sufficienza della motivazione relativa a una sanzione accessoria può essere desunta dalla motivazione complessiva della sentenza: non è sempre necessaria una spiegazione separata e formale della durata se le ragioni emergono dal contesto fattuale.
- Per contestare con successo la durata di una sanzione accessoria occorre dimostrare che la motivazione oggettivamente manca o è incongrua, non basta l'assenza di una formulazione espressa.
- Condotte aggravanti di natura dinamica (es. oltrepassamento di striscia continua e manovra in punto con scarsa visibilità) giustificano misure accessorie più gravi anche se è stata riconosciuta un'attenuante sul piano penale.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre impugnazioni tematiche basate su vizi formali della motivazione.
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