Cassazione Penale, Sentenza n. 43161/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591, comma 1, lett., cod. proc. pen., oltre che degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l'imputata aveva già eletto domicilio presso il difensore in primo grado e che tale elezione era espressamente richiamata nell'atto di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente irrilevante l'abrogazione successiva dell'art. 581, comma 1-ter (legge 9/8/2024 n.114) rispetto al caso concreto e ha fatto riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 24/10/2024, che ha stabilito la continuità di applicazione della norma per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e la sua interpretazione estensiva. Applicando tale principio, la Corte ha accertato che nell'atto di appello vi era un richiamo espresso all'elezione di domicilio già effettuata presso l'avv. Germana Frizone e che il relativo atto era facilmente rinvenibile nel fascicolo del Tribunale. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che non è sempre necessaria l'allegazione in calce dell'atto di elezione/dichiarazione di domicilio all'atto di impugnazione: è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni.
art. 591, comma 1, lett., cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo di ricorso come norma concernente le impugnazioni; la valutazione complessiva sulla ammissibilità è stata compiuta alla luce della normativa sulle modalità dell'impugnazione.
art. 3 Cost.
Invocato per profili di eguaglianza; la sentenza non ha ritenuto fondata una violazione costituzionale dati i requisiti sostanziali soddisfatti dall'atto di impugnazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che la possibilità di riferire un'elezione di domicilio già effettuata garantisce l'effettività della difesa quando la referenza è sufficientemente precisa e il documento è reperibile nel fascicolo.
Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, lett. o)
Prevede l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha osservato che l'abrogazione è entrata in vigore il 25/08/2024 e pertanto non si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
Decisione delle Sezioni Unite, 24 ottobre 2024 (informazione provvisoria n.15/24)
Ha stabilito che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e ha interpretato la norma stabilendo la sufficienza del richiamo espresso e specifico all'elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.
Massime di principio
- La mancanza dell'allegato della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione può essere sanata se l'atto contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione e indica la sua collocazione nel fascicolo, permettendo l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per mancata allegazione, il giudice dell'impugnazione deve verificare la presenza nel fascicolo di eventuali atti precedenti richiamati; se il documento è reperibile e il richiamo è chiaro, l'impugnazione non deve essere dichiarata inammissibile.
- Le modifiche legislative hanno efficacia temporale: un'abrogazione entra in vigore alla data prevista e non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte anteriormente all'entrata in vigore, salvo diversa disposizione.
- Prassi difensiva consigliata: quando possibile allegare comunque la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione; se ciò non è possibile, indicare espressamente la data, il difensore e la collocazione nel fascicolo della precedente elezione.
- Eccezioni di illegittimità costituzionale (art. 3 e 24 Cost.) possono essere sollevate ma il successo dipende dalla verifica fattuale dell'esistenza e dell'adeguatezza della referenza all'elezione di domicilio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43137/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43138/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43140/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43141/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43142/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43143/2024 del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →