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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43161/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata allegazione della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il ricorrente deduceva violazione degli artt. 581, comma 1-ter, e 591, comma 1, lett., cod. proc. pen., oltre che degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l'imputata aveva già eletto domicilio presso il difensore in primo grado e che tale elezione era espressamente richiamata nell'atto di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto preliminarmente irrilevante l'abrogazione successiva dell'art. 581, comma 1-ter (legge 9/8/2024 n.114) rispetto al caso concreto e ha fatto riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite del 24/10/2024, che ha stabilito la continuità di applicazione della norma per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e la sua interpretazione estensiva. Applicando tale principio, la Corte ha accertato che nell'atto di appello vi era un richiamo espresso all'elezione di domicilio già effettuata presso l'avv. Germana Frizone e che il relativo atto era facilmente rinvenibile nel fascicolo del Tribunale. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che non è sempre necessaria l'allegazione in calce dell'atto di elezione/dichiarazione di domicilio all'atto di impugnazione: è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni.

  • art. 591, comma 1, lett., cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di ricorso come norma concernente le impugnazioni; la valutazione complessiva sulla ammissibilità è stata compiuta alla luce della normativa sulle modalità dell'impugnazione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per profili di eguaglianza; la sentenza non ha ritenuto fondata una violazione costituzionale dati i requisiti sostanziali soddisfatti dall'atto di impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che la possibilità di riferire un'elezione di domicilio già effettuata garantisce l'effettività della difesa quando la referenza è sufficientemente precisa e il documento è reperibile nel fascicolo.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, lett. o)

    Prevede l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha osservato che l'abrogazione è entrata in vigore il 25/08/2024 e pertanto non si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.

  • Decisione delle Sezioni Unite, 24 ottobre 2024 (informazione provvisoria n.15/24)

    Ha stabilito che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 e ha interpretato la norma stabilendo la sufficienza del richiamo espresso e specifico all'elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.

Massime di principio

  • La mancanza dell'allegato della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione può essere sanata se l'atto contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione/dichiarazione e indica la sua collocazione nel fascicolo, permettendo l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per mancata allegazione, il giudice dell'impugnazione deve verificare la presenza nel fascicolo di eventuali atti precedenti richiamati; se il documento è reperibile e il richiamo è chiaro, l'impugnazione non deve essere dichiarata inammissibile.
  • Le modifiche legislative hanno efficacia temporale: un'abrogazione entra in vigore alla data prevista e non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte anteriormente all'entrata in vigore, salvo diversa disposizione.
  • Prassi difensiva consigliata: quando possibile allegare comunque la dichiarazione/elezione di domicilio all'atto di impugnazione; se ciò non è possibile, indicare espressamente la data, il difensore e la collocazione nel fascicolo della precedente elezione.
  • Eccezioni di illegittimità costituzionale (art. 3 e 24 Cost.) possono essere sollevate ma il successo dipende dalla verifica fattuale dell'esistenza e dell'adeguatezza della referenza all'elezione di domicilio.

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