Cassazione Civile, Ordinanza n. 30445/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004 fondato su una variazione catastale dell'immobile. Nei gradi di merito il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, perché i giudici avevano ritenuto che la modifica della classe censuaria o della rendita fosse efficace solo dalla notificazione e che il comune non avesse provato che si trattasse di una mera correzione di errore catastale. In cassazione il comune ha denunciato la violazione dell'art. 74 della L. n. 342/2000, sostenendo che la norma non si applicherebbe alla correzione d'ufficio di una zona censuaria erroneamente attribuita, come emergerebbe dalla visura storica, con conseguente legittimità della ripresa a tassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, in tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione, ma la rendita notificata può essere usata per le annualità ancora accertabili o liquidabili. Ha inoltre distinto tra correzione di errori originari o vizi dell'atto, che può avere efficacia retroattiva perché integra un atto di autotutela, e nuova valutazione del classamento basata su elementi sopravvenuti o diversi, che produce effetti solo ex nunc. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che il comune non aveva dimostrato l'esistenza di un errore originario suscettibile di correzione; il ricorso, inoltre, non censurava specificamente tale accertamento di fatto. È stato quindi disposto il rigetto e la condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
"gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"
La norma impedisce di utilizzare una rendita catastale prima della notificazione ai fini della base imponibile ICI, ma consente l'utilizzo della rendita notificata per le annualità d'imposta ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68
È richiamato per qualificare come esercizio del potere di autotutela la correzione di un precedente provvedimento ritenuto illegittimo per errore originario.
D.M. n. 37 del 1997
È richiamato insieme al D.P.R. n. 287 del 1992 per il regime dell'autotutela amministrativa in materia catastale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale non sono utilizzabili prima della notificazione, ma una volta notificati possono rilevare anche per le annualità d'imposta ancora accertabili o liquidabili.
- La retroattività della correzione catastale opera solo quando il nuovo provvedimento elimina un errore originario o un vizio dell'atto precedente; se invece il classamento deriva da una nuova valutazione basata su elementi sopravvenuti o diversi, la rettifica produce effetti solo per il futuro.
- Chi invoca la retroattività della variazione catastale o la natura di mera correzione dell'atto deve allegare e dimostrare che si tratti effettivamente di un errore originario e non di una nuova determinazione del classamento.
- In cassazione non è sufficiente contestare in astratto la disciplina applicata se non si censura specificamente l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla natura dell'intervento catastale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30428/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30430/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30431/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30432/2021 del 28/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →