Cassazione Penale, Ordinanza n. 10665/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre alla conferma della condanna già pronunciata in appello con sola riduzione del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di uso di atto falso e aveva solo rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura si è risolta, secondo la Corte, in una richiesta di rivalutazione del merito, senza deduzione di un effettivo travisamento della prova. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e logica, perché aveva valorizzato la mancata consegna del mezzo da sottoporre a revisione, a fronte del ricevimento da parte dell'imputato di una falsa attestazione che la revisione fosse stata eseguita. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, ma anche questa doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e valorizzando, in particolare, i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
configura il reato oggetto della condanna confermata in appello, cioè l'uso di atto falso.
le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua che valorizzi gli elementi negativi rilevanti, tra cui i precedenti dell'imputato.
i parametri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche se richiamati e apprezzati in modo logico.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, salvo che sia specificamente dedotto un effettivo travisamento della prova.
- La motivazione sulla responsabilità è immune da censure quando il giudice di merito valorizza dati probatori specifici, coerenti e logicamente concatenati, come la ricezione di una falsa attestazione e la condotta incompatibile con la sua veridicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice espone in modo non apodittico gli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti, potendo attribuire rilievo anche ai precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia evidente e imputabile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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