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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30303/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione contestava principalmente: (1) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di appello; (2) la mancata valutazione, da parte del giudice d'appello, della possibile esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità del fatto) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.156/2020, nonostante l'appello fosse stato proposto precedentemente a quella pronuncia. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato in quanto il diniego delle generiche era adeguatamente motivato con riferimento alla rilevanza dell'episodio e all'assenza di elementi positivi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, benché l'atto di appello fosse anteriore alla sentenza costituzionale, la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque esprimersi sulla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p.; la mancata valutazione non era manifestamente infondata e ha comportato l'accoglimento parziale del ricorso con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione successiva alla sentenza di appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alle attenuanti generiche e accolto il secondo motivo relativamente alla mancata valutazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p. Ha dichiarato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza del motivo, e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha disposto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello. In conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Si tratta della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che la declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n.156/2020) ha inciso sulla applicabilità della norma ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva; il tema doveva essere valutato dalla Corte d'appello nonostante l'appello fosse anteriore alla pronuncia costituzionale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consentendo alla Cassazione di pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; la prescrizione è causa di estinzione del reato che prevale sulla sentenza che esclude la punibilità per tenuità del fatto.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Il reato di ricettazione era stato confermato in sede di appello; la Cassazione ha tuttavia disposto l'annullamento conseguente alla declaratoria di estinzione per prescrizione intervenuta successivamente.

  • art. 474 c.p.

    La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 474 c.p.; la vicenda mostra come la prescrizione e la sua tempistica rispetto alle decisioni influenzi l'efficacia della sentenza e l'eventuale iscrizione nel casellario giudiziale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.156/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 131‑bis c.p. nella parte che non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati senza minimo edittale di pena detentiva, ampliando la portata applicativa della tenuità del fatto; la pronuncia ha rilievo retroattivo nella valutazione della punibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice motiva l'assenza di elementi positivi che giustifichino la loro concessione: la mera contestazione generica non basta in Cassazione.
  • Una sentenza di merito deve prendere posizione, ove opportunamente sollecitata, sull'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. anche se l'atto di impugnazione è anteriore a una successiva pronuncia della Corte Costituzionale che modifica l'interpretazione della norma; il mancato esame può essere motivo non manifestamente infondato di ricorso.
  • La prescrizione del reato, qualora maturi successivamente alla sentenza di appello, può essere dichiarata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e prevale sulla pronuncia che avrebbe escluso la punibilità per tenuità del fatto.
  • In situazioni analoghe è fondamentale censire i tempi (data dell'appello, data di eventuali pronunce costituzionali o legislative intervenute) perché possono mutare la strategia difensiva (es. richiesta di applicazione della causa di non punibilità o istanza per declaratoria di estinzione per prescrizione).
  • Il difensore deve specificamente illustrare e documentare gli "elementi di segno positivo" rilevanti per ottenere le attenuanti generiche; l'omessa o generica allegazione riduce le possibilità di successo in Cassazione.

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