Sentenza del 24/11/2025 n. 1446 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2018, notificato il 19 settembre 2024 dopo lo schema di atto notificato l’11 giugno 2024. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, 470.000 euro di costi relativi a un macchinario fatturato dalla R. S.r.l., ritenendo che l’acquisto da tale fornitrice non fosse mai avvenuto. La R. S.r.l. risultava irreperibile alla sede dichiarata e priva di struttura e attività economica documentate. La contribuente ha sostenuto che l’operazione fosse genuina, richiamando l’esportazione in Iran di un macchinario con matricola 5257; l’Agenzia ha replicato che la documentazione prodotta era frammentaria e provava l’esportazione, ma non l’acquisto dalla specifica fornitrice.
La decisione
La Corte ha qualificato la contestazione come operazione soggettivamente inesistente: ha ritenuto materialmente impossibile che R. S.r.l., priva dei fondamentali economici necessari, avesse ceduto il macchinario. Ha tuttavia distinto l’inesistenza del soggetto fornitore dall’inesistenza dell’operazione economica sottostante e, richiamando Cass. n. 8716 del 2 aprile 2025, ha ritenuto deducibili i costi per operazioni soggettivamente inesistenti quando ne siano dimostrate effettività, inerenza e certezza. Ha quindi accolto il ricorso e compensato integralmente le spese per la complessità della materia. Non sono indicate ulteriori statuizioni o importi accessori.
Norme richiamate
A condizione che il contribuente sia in grado di dimostrarne con rigore l'effettività, l'inerenza e la certezza (che peraltro non l'Ufficio non mette neppure in discussione), la deduzione resta legittima.
Per i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, la deduzione non è automaticamente esclusa dall’irregolarità o fittizietà del fornitore: è ammessa se il contribuente prova rigorosamente che il costo è effettivo, inerente e certo. La decisione menziona l’articolo anche per precisare che la sola conformità documentale non rende deducibili costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
Secondo la Cassazione, i costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti non possono, in alcun caso, essere ammessi in deduzione, nemmeno laddove la documentazione formale appaia in linea con i requisiti richiesti dall'art. 109 del TUIR o dall'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.
La conformità formale ai requisiti della norma non consente di dedurre costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, invece, la decisione ammette la deduzione quando siano provate effettività, inerenza e certezza del costo.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra operazione oggettivamente inesistente, nella quale manca la prestazione o cessione economica, e operazione soggettivamente inesistente, nella quale l’operazione è avvenuta ma il soggetto indicato in fattura non è il reale fornitore. La prima non dà diritto alla deduzione; la seconda non la esclude automaticamente.
- Quando il fornitore è una società cartiera o priva di struttura, la contribuente deve documentare in modo rigoroso la concreta esecuzione dell’operazione, l’inerenza del costo all’attività d’impresa e la sua certezza. La prova di un’esportazione o dell’esistenza del bene, da sola, può non dimostrare chi lo abbia fornito.
- L’assenza di struttura e di capacità operativa del fornitore è un elemento rilevante per contestare che esso abbia eseguito la cessione, ma non prova necessariamente che il bene o la prestazione non siano esistiti: la deducibilità dipende dalla prova della sostanza economica dell’operazione.
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