Cassazione Penale, Sentenza n. 40948/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per peculato per essersi appropriata di oltre 55.000 euro dall'attivo fallimentare della societa 'Leader R.E.' di cui era curatrice, avendo richiesto e ottenuto dalla banca due assegni circolari tratti sul conto della fallita e girati a favore della societa 'C.F.B.' di cui era amministratrice e socio al 50%. In appello e in cassazione la difesa ha dedotto: (i) errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 cod. pen., sostenendo che la ricorrente credeva che fosse stata ottenuta l'autorizzazione del giudice delegato alla liquidazione delle somme, convinzione rafforzata dall'avvenuta liquidazione da parte della banca; (ii) riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., per la riparazione del danno, atteso che le somme erano state restituite dalla banca alla curatela, la ricorrente aveva effettuato versamenti personali e aveva rinunciato al proprio compenso successivamente liquidato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (errore sul fatto): ha ritenuto la ricostruzione difensiva priva di riscontri probatori e ha confermato la motivazione dei giudici di merito sulla base di elementi fattuali convergenti (procedura formale prevista per la liquidazione del compenso ex art. 39 r.d. 267/1942, esperienza professionale della ricorrente, precedenti condotte analoghe del suo collaboratore, causali fatture generiche, irrilevanza della condotta della banca). Ha invece accolto il secondo motivo in parte: ha annullato la decisione limitatamente al rigetto dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., ritenendo necessaria una più precisa motivazione da parte della Corte d'appello circa l'effettiva riparazione del danno, i tempi e la genesi delle restituzioni e degli accordi transattivi, nonche la partecipazione concreta e tempestiva della imputata alla riparazione, soprattutto alla luce dei princìpi di diritto relativi al rito abbreviato e al risarcimento operato da terzi. Di conseguenza la sentenza e' stata annullata solo su questo punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia; per il resto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di colpevolezza e' stata resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Si e' discusso l'errore sul fatto; la Cassazione ha ritenuto che l'allegazione dell'imputata fosse un mero asserto privo di conforto probatorio e che, alla luce degli elementi fattuali, non potesse operare l'esimente dell'errore.
L'attenuante per la riparazione del danno e' riconoscibile solo se la riparazione e' intervenuta nei termini richiesti (soprattutto nel rito abbreviato prima dell'ordinanza di ammissione) e se la riparazione e' concreta e imputabile all'imputato; la Cassazione ha disposto che la Corte d'appello valuti tempi, modalita' e contributo dell'imputata alle prestazioni risarcitorie.
La liquidazione del compenso del curatore segue una procedura formale (istanza del curatore, relazione del giudice delegato, decreto del Tribunale); l'autoliquidazione o prelievo di somme senza tale procedura e' incompatibile con la buona fede invocata dall'imputata.
art. 624 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)
Norma richiamata per la declaratoria di irrevocabilita' dell'affermazione di responsabilita' se il ricorso e' dichiarato inammissibile nel resto; la sentenza ha reso irrevocabile la condanna sul resto del capo d'imputazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022 (Casagrande)
Principio richiamato: nel rito abbreviato la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito perche' rilevi ai fini dell'attenuante.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 (MV)
Principio richiamato: se il risarcimento e' effettuato da un terzo, non e' sufficiente il rapporto contrattuale che giustifichi l'intervento; e' necessario che l'imputato manifesti e concretizzi una tempestiva volonta' riparatoria e contribuisca all'adempimento.
Massime di principio
- La difesa dell'errore sul fatto richiede prove concrete e non puo' restare su mere affermazioni o deduzioni; elementi fattuali convergenti possono escludere la buona fede dell'imputato.
- Per i curatori fallimentari la procedura di liquidazione del compenso e' rigorosa: prelevare fondi senza il decreto competente configura un comportamento illecito difficilmente giustificabile con la sola convinzione personale di avere diritto.
- L'irrilevanza dell'operato di terzi (es. la banca) ai fini dell'esimente invocata dall'imputato: la corretta condotta di un istituto che paga non solleva automaticamente chi ha disposto il pagamento, soprattutto se l'imputato e' professionalmente qualificato e consapevole delle regole.
- L'attenuante per riparazione del danno richiede che la riparazione sia intervenuta nei termini richiesti dalla giurisprudenza (nel rito abbreviato, prima dell'ordinanza di ammissione) e che risulti una partecipazione effettiva e tempestiva dell'imputato; il mero intervento di un terzo senza prova del contributo dell'imputato non basta.
- La restituzione delle somme puo' influire sulla misura di misure patrimoniali accessorie come la confisca, ma la verifica della rilevanza ai fini dell'attenuante richiede istruttoria sulla quantificazione effettiva e sui tempi delle prestazioni risarcitorie.
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