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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Prefetto di Piacenza prot. n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202500699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Piacenza con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il contratto di soggiorno era stato stipulato, ma l'effettiva assunzione del lavoratore si era perfezionata il 22 settembre 2025, prima della revoca del nulla osta, adottata il 22 ottobre 2025. La parte datoriale aveva giustificato il ritardo nell'assunzione con una temporanea difficoltà economica. Il giudizio cautelare ha riguardato anche la rilevanza di tale circostanza, non dedotta nel procedimento amministrativo, e l'assenza dei presupposti per qualificare il contratto di soggiorno come negozio in frode alla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto valutabile la sopravvenienza impropria costituita dall'effettiva assunzione del lavoratore anteriormente alla revoca, richiamando l'evoluzione del processo amministrativo verso la valutazione della pretesa sostanziale e del rapporto regolato dall'atto, soprattutto quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona da bilanciare con le esigenze di sicurezza e di sostenibilità dei flussi migratori. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, che il contratto di soggiorno configurasse un negozio in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c., poiché alla stipula era seguita l'effettiva assunzione; il ritardo era riconducibile a una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto. Ha fissato la discussione del merito per il 13 maggio 2026 e compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • art. 1344 c.c.

    negozio in frode alla legge

    Il Collegio ha ritenuto non configurabile la frode alla legge, non ravvisando elusione normativa poiché alla stipula del contratto di soggiorno era seguita l'effettiva assunzione del lavoratore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo cautelare, quando sono coinvolti diritti fondamentali della persona da bilanciare con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, il giudice può prendere in considerazione anche sopravvenienze improprie, ossia circostanze di fatto già esistenti al momento dell'adozione dell'atto ma non dedotte nel procedimento amministrativo.
  • L'effettiva assunzione del lavoratore straniero anteriormente alla revoca del nulla osta può rilevare ai fini del fumus boni iuris, anche se intervenuta dopo la stipula del contratto di soggiorno, quando il ritardo sia riconducibile a una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro.
  • La stipula di un contratto di soggiorno non integra un negozio in frode alla legge quando, nonostante il ritardo iniziale, sia seguita l'effettiva assunzione del lavoratore; in tal caso manca l'elusione della disciplina applicabile.
  • La valutazione cautelare può estendersi alla fondatezza della pretesa sostanziale e al rapporto regolato dall'atto, senza limitarsi alla verifica astratta della legittimità formale dell'atto alla stregua dei soli vizi dedotti nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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