Cassazione Penale, Ordinanza n. 28683/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Deduceva un unico motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, inoltre, generico, in quanto non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata; il testo non consente di ricostruirne oltre il semplice richiamo quale titolo di reato.
Invocata dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non la riconosce perché il motivo è ripetitivo e generico.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specifica e aderente alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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