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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa ex art. 640 c.p. e la relativa pena. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti; la Corte ha però rilevato che la censura riproponeva questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione logica e giuridica, oltre a essere priva di specificità. Il secondo motivo riguardava l'aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5, c.p., contestandone la sussistenza e la motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, evidenziando che il reato era stato commesso tramite la rete e che tale modalità aveva concretamente avvantaggiato l'agente. Il terzo motivo censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha dichiarato la censura non consentita perché non dedotta in appello e non precedentemente sollecitata in modo rituale. Il quarto motivo contestava la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività dell'aumento di pena per tale aggravante; anche questa censura è stata ritenuta manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata motivato sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale alla luce dei precedenti dell'imputato, della serialità e delle modalità insidiose della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati o non deducibili per la prima volta in sede di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per truffa, con applicazione dell'aggravante della minorata difesa e della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il profitto accreditato su una carta intestata al ricorrente, i cui dati identificativi erano stati comunicati all'acquirente per il pagamento, è stato valorizzato come elemento decisivo per affermare la responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa.

  • art. 61, primo comma, n. 5, c.p.

    L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta applicabile quando la condotta è stata posta in essere mediante la rete, con concreti vantaggi per l'agente e riduzione delle possibilità di difesa della vittima.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è stata confermata in presenza di precedenti specifici, indifferenza verso le precedenti condanne, accresciuta capacità criminale e serialità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure di merito che si limitino a riproporre le doglianze già formulate in appello, se la sentenza impugnata le ha disattese con motivazione logica e coerente e il ricorso difetta di specificità.
  • Ai fini della responsabilità per truffa, può assumere rilievo decisivo l'incameramento del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato, soprattutto quando i dati identificativi dello strumento siano stati forniti all'acquirente al momento dell'operazione e manchino elementi concreti di segno contrario.
  • L'aggravante della minorata difesa può essere integrata anche dall'utilizzo della rete quando tale modalità di commissione attribuisca all'agente un vantaggio concreto e riduca le possibilità di controllo o reazione della vittima.
  • Le attenuanti generiche non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se non siano state devolute al giudice di merito o se non sia stato previamente sollecitato il relativo potere officioso, pena l'interruzione della catena devolutiva.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando la motivazione dia conto dei precedenti specifici, della persistente indifferenza dell'imputato verso le precedenti condanne e di elementi sintomatici di maggiore capacità criminale, quali serialità e modalità particolarmente insidiose della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiRecidivaInutilizzabilità della prova

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