Cassazione Penale, Ordinanza n. 39471/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene modificata la sentenza di condanna impugnata, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per un reato in materia di stupefacenti, deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla valutazione delle prove e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono, in parte, meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e finalizzati a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte, risultano generici perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di condanna impugnata, relativa a condotta in materia di stupefacenti.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, trattandosi di profili riservati al giudice di merito salvo illogicità o carenze motivazionali rilevanti.
- È generico il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e non spieghi puntualmente perché essa sarebbe viziata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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