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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9235/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine su base di complesse intercettazioni e sequestri. Le censure principali sono: nullità o illegittimità del decreto di latitanza e delle notifiche conseguenti (ricerca limitata al territorio nazionale, mancanza della prova della volontaria sottrazione); mancata sospensione del processo per assenza incolpevole (art. 420-bis e 420-quater c.p.p.); inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi dei decreti autorizzativi e per operazioni svolte fuori dagli impianti della Procura; mancata traduzione degli atti in lingua albanese e violazione del diritto di difesa; errata identificazione degli imputati dalle captazioni (mancanza di perizia fonica o riscontri oggettivi); carenze motivazionali della sentenza di appello (pedissequa riproduzione della motivazione di primo grado senza risposte autonome); insufficienza della prova circa la sussistenza dell'associazione e del dolo specifico, e contestazione dell'applicabilità delle aggravanti (in particolare l'ingente quantità ex art. 80 DPR 309/90) e della qualificazione dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90; vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento di attenuanti o continuazione e/o patteggiamento non definito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha svolto un esame articolato: - Ha dichiarato inammissibile, o manifestamente infondate, alcune doglianze tecniche (es. questioni sulle intercettazioni che erano già state esaminate e motivate in primo grado e quindi ripetitive). - Ha respinto la censura generale sulla mancata traduzione per gli imputati latitanti, confermando che l'obbligo di traduzione non opera in presenza di legittima notificazione al difensore quando lo stato di latitanza è fondato; dunque il motivo è rigettato ove la Corte di merito abbia fornito adeguata motivazione. - Ha ritenuto, invece, che numerosi ricorsi (tra cui quelli di SHABANI ARTAN, ARAPI ELTON, ISTERI SOKOL, ISTERI BUJAR, BALLANCA XHEMAL, SHUAIPI BLEDAR, ABDIAJ HAMDI, SEJDIN ERVIN, FICI HALIL, DOCI DORIAN, XHELILI GENTJAN, XHELILI DRITAN, JUSUFI SKENDER e HASANI ARJANIT) richiedessero una motivazione espressa sulla questione del decreto di latitanza e delle ricerche svolte: per tali ricorrenti la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio, con indicazione dei principi di diritto relativi alla dichiarazione di latitanza e alla necessità di valutare gli elementi fattuali che giustificano la dichiarazione stessa. - Alcuni ricorsi singoli sono stati invece accolti e determinanti per la cassazione con rinvio: es. BERISHA JONIK (per omissione del Tribunale di pronunciarsi su istanza di patteggiamento rimessa in termini) e CELA PLARENT (per omessa risposta a censure precise, con conseguente annullamento e rinvio); VISCOGLIOSI ELIDE VIVIANA ha ottenuto accoglimento parziale della censura sul ne bis in idem, con rilievo che la questione deve essere riesaminata in grado di rinvio. - Per i ricorrenti il cui motivo principale è stato ritenuto fondato (soprattutto i predetti 13/14 nominativi), sono stati assorbiti gli ulteriori motivi relativi al merito dell'associazione e alla quantificazione della pena, che dovranno essere riesaminati dal giudice di rinvio. - Alcune doglianze processuali proposte in Cassazione sono state dichiarate inammissibili per mancata tempestiva deduzione in sede di appello o per genericità. In sintesi: esito misto ma prevalente favore dei ricorrenti principali con annullamento e rinvio per molte posizioni; alcuni ricorsi singoli accolti; altri rigettati o inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte utilizza le lettere b) ed e) per censurare vizi di motivazione e travisamento della prova e la lett. c) per nullità processuali.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiede prova degli elementi oggettivo e soggettivo del sodalizio e del ruolo concreto del singolo imputato nella struttura associativa.

  • art. 80 DPR 309/1990

    Prevede l'aggravante per 'ingente quantità' di stupefacente; la Corte osserva che tale aggravante richiede un accertamento oggettivo (ad esempio sequestro o prova certa del quantitativo) e non può essere desunta solo per inferenze probabilistiche.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto dell'imputato all'informazione nella lingua che comprende; la Corte conferma che l'obbligo di traduzione non opera quando l'imputato è legittimamente considerato latitante e le notifiche sono regolarmente eseguite al difensore, purché la valutazione della conoscenza della lingua sia adeguatamente motivata.

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore quando l'imputato è contumace/latitante; la Corte ne richiama l'applicazione combinata con la legittimità della dichiarazione di latitanza.

  • art. 420-bis e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norme sulla sospensione del processo per assenza incolpevole/stralcio; la Corte richiede che la sospensione sia applicata correttamente e che la revoca e il prosieguo siano motivati, specie se si incide sul diritto di difesa.

  • art. 268, 271 e art. 263 cod. proc. pen.

    Disposizioni relative all'autorizzazione e verbalizzazione delle intercettazioni; la Corte rimarca che i decreti devono contenere motivazioni sull'urgenza e l'inidoneità degli impianti della Procura quando vengono usate postazioni esterne e che la mancanza di tali motivazioni può inficiare l'utilizzabilità delle captazioni.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Regole sulle notificazioni all'estero e irreperibilità; la Corte sottolinea che le ricerche ai fini della latitanza devono essere adeguate ma non sempre richiedono ricerche all'estero se i fatti non lo giustificano, richiedendosi una valutazione di merito motivata.

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo sulle ricerche della polizia giudiziaria; la Corte richiama che tali ricerche devono essere sufficienti a valutare l'impossibilità di esecuzione della misura e la volontarietà della sottrazione.

  • Direttiva 2010/64/UE e D.Lgs. n. 32/2014

    Regolamentano il diritto alla traduzione e all'assistenza linguistica nei procedimenti penali; la Corte le richiama nel considerare l'obbligo di traduzione degli atti ma precisa l'eccezione in caso di latitanza legittima.

  • art. 6 CEDU

    Principio del giusto processo; invocato rispetto al diritto di difesa, traduzione degli atti e adeguata rappresentanza difensiva.

Massime di principio

  • La dichiarazione di latitanza richiede una valutazione motivata: le ricerche della polizia giudiziaria devono essere adeguate al caso e il giudice deve motivare la sussistenza della volontarietà della sottrazione; se tale motivazione manca, la dichiarazione di latitanza e gli atti notificati conseguenti possono essere annullati.
  • L'obbligo di traduzione degli atti processuali non è incondizionato: non sussiste quando l'imputato è legittimamente considerato latitante e gli atti sono regolarmente notificati al difensore, purché la Corte abbia motivato adeguatamente la conoscenza o l'irreperibilità dell'imputato.
  • Le intercettazioni sono utilizzabili solo se i decreti autorizzativi e i verbali rispettano i requisiti di legge (motivazione su urgenza e indisponibilità impianti, sottoscrizioni, descrizione delle modalità operative); carenze formali o sostanziali possono rendere inutilizzabili le captazioni.
  • La mera riproduzione in appello del corpo motivazionale del giudice di primo grado è ammissibile solo se integra e risponde alle specifiche censure; una motivazione 'copia-incolla' che non dia risposte autonome a questioni nuove è viziata e può determinare annullamento.
  • L'identificazione di un imputato tramite intercettazioni vocali richiede riscontri oggettivi (perizia fonica, documenti, rogatorie, riscontri di polizia): deduzioni fondate su diminutivi o usi linguistici, senza riscontri, sono fragili e potrebbero non reggere.
  • L'aggravante per ingente quantità ex art. 80 DPR 309/90 necessita di accertamento concreto del quantitativo (sequestro o prova sufficiente); non può essere dedotta soltanto per inferenze probabilistiche.
  • Questioni processuali non tempestivamente sollevate nei termini e gradi previsti possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità: la tempestività e la specificità delle eccezioni sono essenziali per la loro efficacia.
  • Se la Corte di cassazione annulla per vizi processuali rilevanti, i giudici del rinvio devono riesaminare sia le questioni procedurali sia, se necessario, i profili di merito assorbiti dalla decisione di annullamento.

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